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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33921/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione ha formalmente evocato anche l'art. 131-bis c.p., deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma nella sostanza ha riproposto censure già formulate nei gradi di merito contro l'affermazione di responsabilità, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non fossero consentite in sede di legittimità, poiché miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, già esaminate e disattese con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente e priva di manifeste illogicità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non introducevano questioni deducibili in cassazione, essendo dirette in realtà a contestare nuovamente il giudizio di responsabilità già confermato nei precedenti gradi di merito. Per effetto dell'inammissibilità ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo nominalmente nel ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, rilevando che la censura è formulata in modo non scrutinabile in sede di legittimità.

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato ascritto alla ricorrente, rispetto al quale viene contestata in cassazione la conferma del giudizio di responsabilità e dell'elemento soggettivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito.
  • La mera evocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sufficiente a rendere ammissibile il motivo se la doglianza, nel suo contenuto sostanziale, si risolve nella riproposizione di contestazioni sul giudizio di responsabilità.
  • Quando la motivazione dei giudici di merito abbia affrontato in modo puntuale e logicamente coerente le doglianze difensive, la Corte di cassazione non può sostituire una propria valutazione a quella di merito in assenza di manifeste illogicità o violazioni di legge deducibili.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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