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Ordinanza

Ordinanza n. 754/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Questore della Provincia di Napoli del 3 dicembre 2025, notificato in data 5 dicembre 2025, con il quale è stata disposta la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio della ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, con decorrenza dal 3 dicembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Napoli recante sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto questorile con cui era stata disposta, con decorrenza immediata, la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio. In sede cautelare ha dedotto, tra gli altri motivi, l'illegittima applicazione dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che la sospensione obbligatoria è prevista soltanto nei confronti del dipendente colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi in stato di carcerazione preventiva. La fattispecie riguardava invece una misura disposta dal GIP ai sensi dell'art. 289 c.p.p., consistente nella sospensione dall'esercizio delle funzioni pubbliche. Sono stati prospettati apprezzabili profili di fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto impugnato. A un primo esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto fondati i profili relativi all'ambito applicativo dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981. La disposizione configura la sospensione obbligatoria soltanto quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sia colpito da ordine o mandato di cattura oppure si trovi in stato di carcerazione preventiva; il comma 2 disciplina invece la sospensione facoltativa fuori da tali ipotesi. Secondo il Collegio, equiparare la sospensione dall'esercizio delle funzioni pubbliche disposta dal GIP ai sensi dell'art. 289 c.p.p. alle ipotesi privative della libertà personale del comma 1 determinerebbe un'indebita estensione analogica in malam partem della norma. È stata fissata la trattazione del merito alla prima udienza pubblica utile del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    con provvedimento del capo dell’ufficio dal quale gerarchicamente dipende; colto da ordine o mandato di cattura; si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva

    La sospensione obbligatoria dal servizio opera esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste di ordine o mandato di cattura o carcerazione preventiva.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    fuori dei casi previsti dal comma precedente

    Al di fuori delle ipotesi di sospensione obbligatoria, la sospensione può essere disposta soltanto nell'ambito della disciplina della sospensione facoltativa.

  • art. 289 c.p.p.

    La sospensione dall'esercizio delle funzioni pubbliche disposta dal GIP non è stata ritenuta equiparabile, ai fini dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981, alle ipotesi di privazione della libertà personale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell'ambito della quale il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio prevista dall'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981 per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è limitata alle ipotesi tassative di ordine o mandato di cattura o di carcerazione preventiva.
  • La sospensione dall'esercizio delle funzioni pubbliche disposta dal GIP ai sensi dell'art. 289 c.p.p. non può essere automaticamente equiparata alle ipotesi di privazione della libertà personale che legittimano la sospensione obbligatoria ex art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981.
  • L'equiparazione analogica di una misura interdittiva dall'esercizio delle funzioni pubbliche alle fattispecie tassative di sospensione obbligatoria previste dall'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981 costituisce un'estensione analogica in malam partem non consentita.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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