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Sentenza

Sentenza del 12/04/2022 n. 1739 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi- Giudizio di ottemperanza - Avviso di accertamento - Autotutela - Acquiescenza prestata alla pretesa dell'avviso di accertamento rideterminata a seguito di autotutela - Istanza di rimborso - Tempestività - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva prestato acquiescenza alla pretesa risultante da un avviso di accertamento; successivamente l'Ufficio, con autonome attività di autotutela, ha rideterminato la pretesa. Il contribuente ha quindi presentato istanza di rimborso per le somme risultanti dalla rideterminazione e si è discusso se la relativa tempestività dovesse essere valutata con i termini di cui all'art. 38, co. 1, d.P.R. 602/73 (disciplina generale dei rimborsi) o con quelli del co. 2 (applicabili ai rimborsi delle ritenute richiesti dal sostituito).

La decisione

La Corte ha ritenuto che, quando il rimborso è richiesto dal contribuente che ha prestato acquiescenza alla pretesa dell'avviso di accertamento come rideterminata a seguito di autotutela, si applica la disciplina dell'art. 38, co. 1, d.P.R. 602/73. Conseguentemente la specifica istanza di rimborso è stata considerata tempestiva alla luce del regime previsto dal comma 1 e non del comma 2, che è invece riservato ai casi in cui il rimborso riguarda ritenute chieste dal sostituito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/73, art. 38, co. 1

    Applicabile ai rimborsi richiesti direttamente dal contribuente anche se questi ha prestato acquiescenza all'avviso, e disciplina la verifica della tempestività dell'istanza di rimborso nel caso di rideterminazione dell'accertamento in autotutela

  • d.P.R. 602/73, art. 38, co. 2

    Non applicabile nel caso in esame: il comma 2 disciplina il rimborso delle ritenute che è richiesto dal sostituito e non il rimborso chiesto direttamente dal contribuente dopo una rideterminazione in autotutela

  • Cass. 26123/05

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che distingue l'ambito applicativo dei commi 1 e 2 dell'art. 38 e conferma l'indirizzo secondo cui le istanze di rimborso del contribuente seguono il regime del comma 1

Massime di principio

  • Se il contribuente chiede il rimborso dopo aver prestato acquiescenza a un avviso di accertamento che poi è stato rideterminato dall'Ufficio in autotutela, la domanda di rimborso va valutata secondo l'art. 38, comma 1, d.P.R. 602/73.
  • Il comma 2 dell'art. 38 è riservato ai casi di rimborso delle ritenute richieste dal sostituito (cioè quando il contribuente agisce tramite il sostituto d'imposta) e non si applica automaticamente alle istanze dirette del contribuente conseguenti ad una rideterminazione in autotutela.
  • La rideterminazione in autotutela da parte dell'Ufficio può creare o modificare la situazione giuridica che legittima il rimborso; in tali casi è opportuno calcolare la tempestività dell'istanza secondo il regime previsto per i rimborsi diretti (co. 1).
  • In situazioni analoghe è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (es. Cass. 26123/05) per sostenere la corretta applicazione del comma rilevante e per argomentare la tempestività dell'istanza di rimborso.

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