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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22914/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato il decreto del GIP del Tribunale di Torre Annunziata (25/02/2026) che disponeva il sequestro preventivo di aree, locali e beni nello Stadio Giraud. Il ricorso censura, in particolare, la motivazione ritenuta manifesto illogica e contraddittoria: il Tribunale avrebbe considerato legittima la società come concessionaria degli impianti nonostante l'assenza di un atto di concessione formale e di un'indicazione specifica dei locali esclusi dall'affidamento (esistenza solo di una determina dirigenziale con allegata planimetria unilaterale). Il sequestro aveva rilevato l'uso di aree per attività non connesse allo sport e il mutamento di destinazione d'uso di più locali; il ricorrente sosteneva che tali profili giustificassero il sequestro per reati richiamati nell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il motivo proposto non fosse consentito in Cassazione in quanto si limitava a criticare la logica e la valutazione probatoria della motivazione del Tribunale (censure non qualificabili come violazione di legge). La Corte ha valutato l'apparato argomentativo del Tribunale come sufficientemente articolato (richiamando la complessa vicenda amministrativa, lo scambio documentale che indicava un affidamento temporaneo "onnicomprensivo e non perimetrato", la non arbitraria occupazione, la transitorietà degli usi non strutturali dei locali e l'impossibilità di addebitare alla società il deposito di rifiuti in locali abbandonati). Pertanto il ricorso è stato respinto per inammissibilità; il ricorrente in qualità di parte pubblica è esonerato dalle spese processuali e dal versamento alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: è consentito solo per violazione di legge (incluse motivazione omessa o apparente). La Corte ha applicato questa regola per dichiarare inammissibile il ricorso che censurava valutazioni logico-probatorie.

  • artt. 633-639 cod. pen.

    Norme penali richiamate nel procedimento originario come parte della contestazione (reati correlati al provvedimento di sequestro). La decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma tali articoli erano parte della fattispecie sottoposta a sequestro.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 44, lett. b))

    Richiamato come riferimento alle norme urbanistico-edilizie: il Tribunale ha valutato che l'utilizzo di alcuni locali in via transitoria e senza opere fisse non costituiva necessariamente abuso edilizio o mutamento di destinazione d'uso penalmente rilevante.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 255)

    Normativa ambientale citata nell'imputazione originaria in relazione al presunto deposito/gestione illecita di rifiuti; la Corte non ha invece imputato responsabilità sulla base di questa sola contestazione dato il quadro probatorio valutato dal Tribunale.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul riciclaggio/proventi illeciti citata tra le contestazioni penali originarie; non trattata separatamente dalla Corte nella decisione sulla ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari reali il ricorso deve articolare una violazione di legge o la manifesta assenza/contraddittorietà della motivazione; non è ammesso un semplice riesame delle valutazioni di merito o della logica di fatto adottata dal giudice di merito.
  • La mancanza di un atto amministrativo formale (es. una concessione perfetta) non esclude automaticamente la legittimità dell'occupazione se ricorre un complesso documentale che dimostra un affidamento in uso temporaneo e una gestione de facto dell'impianto.
  • Il mutamento di destinazione d'uso può non integra abuso edilizio o rilevanza penale quando l'utilizzo è transitorio, senza opere fisse e i locali sono impiegati per attività funzionalmente connesse all'attività sportiva.
  • Critiche stringenti alla singola argomentazione del giudice del riesame, se ricostruite come alternative valutazioni dei fatti, non sono idonee in Cassazione: il rimedio è possibile solo se sussiste una vera violazione di legge o una motivazione mancante o apparente.
  • Eventuali fatti sopravvenuti (es. rilascio di agibilità o autorizzazioni) possono incidere sulla persistenza delle esigenze cautelari e, se prodotti in tempo utile, possono determinare la cessazione della materia del contendere o influenzare l'adozione/sopravvivenza di misure preventive.

Testo integrale

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