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Sentenza

Sentenza del 03/12/2019 n. 31467 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato gli avvisi di accertamento parziale relativi al 2005, emessi per IRAP e IVA nei confronti della società e per IRPEF nei confronti dei soci. L'accertamento traeva origine dalla differenza tra i maggiori corrispettivi indicati nei contratti preliminari di vendita degli immobili e i minori importi riportati nei rogiti definitivi e dichiarati come ricavi. Sono state dedotte, tra l'altro, l'illegittimità dell'annullamento in autotutela del precedente accertamento e della sua sostituzione senza nuovi elementi, la mancata allegazione dei contratti di mutuo richiamati, l'assenza di un processo verbale di constatazione, l'illegittimità dell'accertamento parziale, l'inutilizzabilità di documentazione bancaria relativa a terzi e l'insufficiente motivazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'autotutela sostitutiva, anche in assenza di nuovi elementi, purché il primo atto sia stato effettivamente annullato, non sia intervenuto un giudicato, il nuovo accertamento sia emesso entro i termini decadenziali e siano rispettati i diritti di difesa. Ha inoltre stabilito che devono essere allegati o riprodotti nell'avviso solo gli atti necessari a integrare la motivazione; che il processo verbale di constatazione è richiesto per accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, non per i controlli documentali svolti presso gli uffici dell'Amministrazione; che l'accertamento parziale può fondarsi su elementi documentali attendibili, anche acquisiti presso terzi; e che le censure sulle sanzioni erano generiche e quindi inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.260,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    L'accertamento parziale è una modalità procedurale utilizzabile quando gli elementi acquisiti consentono di individuare, con sufficiente immediatezza e attendibilità, redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati. Non richiede necessariamente una verifica ispettiva presso i locali del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Il limite dei nuovi elementi riguarda l'accertamento integrativo o modificativo in aumento fondato su un precedente valido, non la rinnovazione di un avviso previamente annullato in autotutela. L'atto sostitutivo deve comunque essere emesso entro i termini di decadenza e non può eludere un giudicato.

  • D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, convertito dalla L. n. 656 del 1994

    Riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere di annullare d'ufficio o revocare atti illegittimi o infondati, anche quando l'intervento sia sfavorevole al contribuente, al fine di garantire la corretta acquisizione delle entrate.

  • D.M. n. 37 del 1997, artt. 1 e 2

    Disciplina l'autotutela tributaria, consentendo l'annullamento, la revoca o la riforma degli atti viziati, con il limite del giudicato sostanziale favorevole all'Amministrazione e degli altri limiti derivanti dai termini di legge e dal diritto di difesa.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti richiamati devono essere allegati all'atto che li richiama

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti il cui contenuto è necessario per comprendere e integrare la motivazione dell'avviso. Non è necessario allegare ogni documento menzionato per mero valore narrativo.

  • L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7

    La redazione del verbale delle operazioni e il termine dilatorio di sessanta giorni si riferiscono ai casi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali destinati all'attività del contribuente. La disciplina non si applica automaticamente ai controlli documentali cosiddetti a tavolino.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 54

    Il processo verbale di constatazione è previsto in caso di accesso finalizzato all'acquisizione di documenti; gli accertamenti documentali svolti autonomamente presso gli uffici dell'Amministrazione non richiedono necessariamente tale verbale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    L'Amministrazione può richiedere al contribuente documenti e informazioni e utilizzare, nell'attività accertativa, elementi acquisiti mediante tali richieste, oltre a dati provenienti da indagini finanziarie e da soggetti terzi, purché l'accertamento sia adeguatamente motivato.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17

    Le contestazioni relative alla motivazione delle sanzioni devono essere formulate in modo specifico, indicando concretamente quali requisiti dell'atto sarebbero mancanti o violati. Una censura generica è inammissibile.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può annullare un precedente avviso viziato e sostituirlo con un nuovo atto anche più oneroso e senza nuovi elementi, purché il primo atto sia stato realmente rimosso, non vi sia giudicato, siano rispettati i termini decadenziali e non sia compromesso il diritto di difesa.
  • La regola dei nuovi elementi si applica all'accertamento integrativo su un atto valido, non all'autotutela sostitutiva di un atto annullato.
  • L'omessa allegazione di un documento richiamato nell'avviso non determina automaticamente la nullità: occorre dimostrare che quel documento contenga elementi indispensabili per comprendere la motivazione dell'accertamento.
  • Per i controlli svolti esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione sulla base di documenti forniti o acquisiti senza accesso ai locali dell'impresa, non è normalmente obbligatoria la redazione di un processo verbale di constatazione.
  • L'accertamento parziale può essere utilizzato anche sulla base di documenti, dati bancari o informazioni provenienti da terzi, quando tali elementi rendano ragionevolmente evidente l'esistenza di materia imponibile non dichiarata.
  • Nel giudizio di cassazione le censure devono rispettare rigorosi requisiti di specificità e riferirsi, quando si denuncia un vizio di motivazione, a un fatto storico controverso e decisivo; la critica generica alla motivazione è inammissibile.
  • Quando l'accertamento si fonda autonomamente su elementi principali sufficienti, eventuali contestazioni riguardanti elementi probatori secondari o documenti non decisivi possono risultare prive di interesse.

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