Cassazione Penale, Ordinanza n. 16908/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico e non confrontato con la motivazione della Corte d'appello sulla tardività dell'appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato contro l'ordinanza/sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato tardivo il suo appello avverso una sentenza del Tribunale di Roma. Il ricorrente sosteneva, in modo ritenuto dalla Corte privo di concreta specificità, che vi fossero elementi idonei a far decorrere in modo diverso il termine per impugnare, richiamando anche un asserito evidente errore materiale. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confronta con la logica e non censurabile motivazione della Corte d'appello, che aveva ricostruito la sequenza procedimentale e la tardività dell'appello proposto il 18/06/2024 oltre il termine di legge rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma del 10/06/2022, depositata il 02/08/2022, e che le deduzioni difensive non erano autosufficienti.
Norme richiamate
principio di autosufficienza del ricorso
Il ricorso deve contenere deduzioni specifiche e autosufficienti, tali da consentire il controllo della censura senza rinvii generici a elementi esterni o non allegati; la mancata specificità comporta inammissibilità.
La tardiva proposizione dell'appello integra causa di inammissibilità dell'impugnazione, quando il mezzo di gravame sia proposto oltre il termine di legge.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione contro la declaratoria di tardività dell'impugnazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; deduzioni generiche o assertive sono inammissibili.
- Quando la corte di merito ha ricostruito in modo lineare la sequenza procedimentale e la decorrenza del termine di impugnazione, il ricorso che si limiti a prospettare una diversa decorrenza senza adeguate allegazioni non supera il vaglio di specificità.
- L'errore materiale allegato a fondamento della diversa decorrenza del termine deve essere puntualmente dedotto e supportato nel ricorso; in difetto, la censura viola il principio di autosufficienza.
- La proposizione di un'impugnazione oltre il termine di legge determina l'inammissibilità del gravame e, in sede di legittimità, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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