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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31490/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, con ordinanza, ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza camerale per asserito impedimento del condannato e ha revocato la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, convertendo la pena residua in pena detentiva, per reiterate violazioni delle prescrizioni imposte. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo la nullità del provvedimento per omessa audizione del condannato, il quale avrebbe voluto presenziare all'udienza ma era impossibilitato per motivi di salute; si lamenta inoltre che il giudice abbia ritenuto non dimostrato l'impedimento nonostante la tempestiva istanza di autorizzazione a comparire e la certificazione medica prodotta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente escluso un legittimo impedimento a comparire, valorizzando l'esito della visita fiscale dell'A.S.L. che non confermava un'impossibilità assoluta e attuale alla presenza in udienza. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici; pertanto, la doglianza sulla mancata celebrazione dell'udienza in presenza del condannato è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 66 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma applicata per la revoca della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare e la conversione della pena residua in pena detentiva per reiterate violazioni delle prescrizioni.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È la norma invocata nel ricorso per dedurre violazione di legge e nullità del provvedimento impugnato per omessa audizione del condannato.

  • art. 127, comma 4, c.p.p.

    Il giudice di merito ha rilevato che il condannato non aveva formulato richiesta di essere sentito personalmente ai sensi di tale disposizione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo nel monito finale sulla diffusione del provvedimento con omissione dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'impedimento a comparire deve essere grave, assoluto e attuale rispetto all'udienza; non è sufficiente una generica certificazione sanitaria se le risultanze del controllo medico non confermano l'impossibilità effettiva di partecipare.
  • Il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento è insindacabile in cassazione quando è sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta che escluda i caratteri di assolutezza dell'impedimento dedotto.
  • La mera deduzione difensiva di sintomi riferiti o di una diagnosi del medico curante non è idonea a scalfire la decisione di merito se la visita fiscale evidenzia condizioni compatibili con la comparizione in udienza.
  • Nel procedimento di sorveglianza, la mancata comparizione personale del soggetto non determina nullità se non risulta una richiesta ritualmente formulata di essere sentito e se il giudice esclude, con adeguata motivazione, un legittimo impedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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