Cassazione Penale, Sentenza n. 18792/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, pur riformando parzialmente la determinazione del trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per plurimi reati (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, documentale, preferenziale, bancarotta fraudolenta impropria per aggravamento del dissesto da operazioni dolose, evasione fiscale) connessi al fallimento della M.E.P. S.r.l. In Cassazione Ilardi deduceva, in particolare: (i) la utilizzabilità illegittima delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dall'amministratrice formale Monntaj Hasen, per la sua scarsa padronanza dell'italiano e per l'assenza di interprete; (ii) vizio di motivazione e travisamento dei fatti circa la qualifica di amministratore di fatto; (iii) censura della ritenuta natura fittizia di determinate scritture contabili e della sussistenza del dolo nella bancarotta documentale; (iv) eccezione di prescrizione per taluni reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, affermando la piena ammissibilità e rilevanza delle relazioni e delle dichiarazioni acquisite dal curatore fallimentare come prove documentali; ha escluso che le norme processuali penali e civili richiamate obblighino alla nomina dell'interprete in tali circostanze, confermando la valutazione di merito secondo cui Monntaj, seppure con difficoltà espressive, capiva e rispondeva alle domande. Ha altresì escluso la sindacabilità in questa sede del travisamento del fatto e delle rivalutazioni probatorie proposte dal ricorrente. I motivi nuovi sono stati anch'essi ritenuti inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 122 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come fondamento dell'obbligo di uso della lingua italiana; la Corte ha precisato che l'art. 122 riguarda gli atti processuali in senso proprio e non obbliga la nomina dell'interprete per documenti o dichiarazioni rese al curatore fallimentare
art. 123 c.p.c.
La nomina del traduttore prevista dall'art. 123 è facoltativa per documenti esibiti in lingua straniera; il giudice ha discrezionalità nel ricorrere a un interprete a seconda della necessità probatoria
art. 191 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni senza adeguata traduzione; la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina della traduzione delle dichiarazioni penali alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, che costituiscono atto della procedura fallimentare e prova documentale
art. 33 legge fallimentare
Le relazioni ex art. 33 L. fall. del curatore sono utilizzabili come prova documentale nel processo penale e le dichiarazioni inserite in tali relazioni possono essere acquisite nel fascicolo processuale
art. 63, comma 2, c.p.p.
La Corte ha escluso l'applicabilità di questa norma (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria) alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare, poiché il curatore non rientra tra tali soggetti
art. 220 disp. att. c.p.p.
Richiamato in rapporto alla disciplina delle attività ispettive e di vigilanza; la Corte ha escluso che l'attività del curatore rientri nella previsione tale da rendere applicabili le norme sull'inutilizzabilità
art. 526 c.p.p.
Norma richiamata in tema di testimonianza indiretta del curatore sulle dichiarazioni di un coimputato non comparso; la Corte ha ricordato che tale testimonianza è inutilizzabile solo se il difensore aveva chiesto l'esame del coimputato e questi si fosse sottratto
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La modifica normativa limita la sindacabilità in Cassazione di alcune questioni; la Corte ha ribadito il divieto di dedurre in Cassazione un travisamento del fatto che implichi rivalutazione delle prove di merito
art. 585, comma 4, c.p.p.
Applicata per dichiarare inammissibili anche i motivi nuovi quando i motivi originari sono inammissibili
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione
Massime di principio
- Le relazioni e le dichiarazioni raccolte dal curatore fallimentare costituiscono prova documentale utilizzabile nel processo penale e non sono automaticamente inutilizzabili per vizi formali di lingua;
- L'obbligo di nominare un interprete riguarda prioritariamente gli atti processuali e non si estende automaticamente ai documenti o alle dichiarazioni raccolte nell'ambito di procedure amministrative o fallimentari; la nomina resta discrezionale a seconda della necessità probatoria
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove di merito o proporre una rivalutazione alternativa dei fatti (vietato il cd. travisamento del fatto deducibile in Cassazione)
- Motivi di ricorso manifestamente infondati e nuovi motivi proposti tardivamente possono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna per spese e ammende quando l'inammissibilità derivi da colpa del ricorrente
- Se la prova documentale dimostra una manipolazione dolosa delle scritture contabili, la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale può ritenersi integrata anche quando il risultato economico emerga solo in sede fallimentare
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