Cassazione Penale, Sentenza n. 38701/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli rilevando: (1) contraddittorietà e mancanza di motivazione con riferimento all'episodio del 23 luglio 2012, poiché la Corte aveva ritenuto mancanti elementi per attribuire al Viglietta la disponibilità dell'area dove era stato rinvenuto lo stupefacente (acquisita dalla società Edil Mavi solo nel 2015) ma aveva comunque dichiarato la prescrizione del reato; (2) carenza motivazionale sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p., essendosi applicata una sanzione prossima al massimo edittale senza adeguata spiegazione e senza giustificazione specifica dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura, ha rilevato che ai sensi dell'art. 129 c.p.p. l'esistenza di una causa di estinzione del reato determina l'obbligo di assoluzione solo quando sia di assoluta evidenza l'assenza di prove; nel caso concreto, le ripetute relazioni del ricorrente con ambienti della criminalità organizzata escludevano tale evidenza e quindi il motivo è infondato. Sulla seconda censura, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla gravità delle condotte e all'applicazione degli aumenti per continuazione, richiamando la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e l'ammissibilità di formule generali (es. "pena congrua") purché si dia conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; inoltre gli episodi del 2016-2017 escludono la prescrizione. Conseguentemente il rigetto del ricorso è confermato e l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 378 c.p.
La Corte d'appello ha riqualificato i fatti contestati al ricorrente ai sensi della disposizione (secondo comma) in luogo della precedente contestazione per concorso esterno; in sostanza è stata cambiata la qualificazione giuridica delle condotte sulla base degli elementi acquisiti.
art. 129 c.p.p.
In presenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), il giudice può pronunciare sentenza assolutoria solo se vi è assoluta evidenza dell'assenza di prova; se permangono elementi di prova rilevanti, l'estinzione non impone l'assoluzione.
art. 81 c.p. (comma secondo)
Consente l'applicazione di aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto che l'aumento fosse motivato dalla gravità e dalla continuità delle condotte, e quindi legittimo.
art. 133 c.p.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ricordato che il giudice di merito deve dar conto dell'impiego di tali criteri e che formule generali possono essere sufficienti salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso nel quale è richiesta motivazione più analitica.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; consente la riassunzione dei motivi con le modalità indicate.
Massime di principio
- La dichiarazione di prescrizione o altra causa di estinzione del reato non comporta automaticamente l'assoluzione: il giudice deve verificare se sia di "assoluta evidenza" l'assenza di prova. Se persistono elementi di prova significativi, l'estinzione non obbliga all'assoluzione.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena e nell'applicazione degli aumenti per continuazione; è sufficiente che la motivazione dia conto dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., anche con espressioni generali come "pena congrua" o richiamo alla gravità, salvo che la pena sia sproporzionatamente superiore alla media edittale, nel qual caso è richiesta motivazione dettagliata.
- La riqualificazione giuridica dei fatti operata in sede d'appello è legittima quando supportata dalla valutazione degli elementi probatori emersi nel processo; il giudice può sostituire la qualificazione iniziale se ritiene che le condotte integrino diverso reato.
- La prescrizione va valutata rispetto ai singoli episodi e alla loro consumazione: fatti successivi non imputabili al ricorrente o avvenuti in anni diversi possono non essere prescritti anche se episodi più antichi lo sono.
- Le relazioni e i contatti del soggetto con ambienti criminali possono costituire elemento logico per escludere l'assoluta mancanza di prova e per fondare la responsabilità o la rilevanza delle condotte, incidendo anche sulla valutazione della pena.
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