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Sentenza

Sentenza n. 907/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1839/2024, depositata il 12.04.2024

Giustizia amministrativa202502743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1839/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1839/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia e non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il TAR ha precisato che il giudizio non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice civile, poiché esse erano state distratte in favore del difensore e non erano state oggetto dell'azione di ottemperanza. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'an o il quantum del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche e che dagli atti risultava l'assenza di pagamenti, anche parziali. Il Ministero non aveva formulato contestazioni né fornito elementi sull'andamento della procedura. È stato quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore caso di inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, attribuendogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per eseguire il pagamento, a spese dell'amministrazione inadempiente. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, poiché, considerati il tempo trascorso e l'entità delle somme, la condanna sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per il pagamento da parte dell'amministrazione era decorso; la sua scadenza consentiva di accertare l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione coattiva del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, l'assenza di pagamento consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo.
  • Quando l'amministrazione, costituita in giudizio, non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non fornisce elementi sull'esecuzione del titolo, il giudice può ritenere non contestato il credito ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine ulteriore per l'esecuzione e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente gli oneri dell'intervento sostitutivo.
  • L'azione di ottemperanza non comprende automaticamente le spese di lite liquidate dal giudice civile quando tali spese siano state distratte in favore del difensore e non siano state espressamente incluse nell'azione proposta.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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