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Ordinanza

Ordinanza n. 11490/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Direttore generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rep. n. R.0000770 del 12 marzo 2026 (reiez. n. 169325), con cui è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente in data 16 febbraio 2026, finalizzata all’approvazione del programma di crisi aziendale e alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in relazione all’unità produttiva sita in Opera (MI), Via Cesare Pavese n. 10, per il periodo dal 10 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, in favore di n. 30 lavoratori sospesi (doc. 1); - nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 0003138 del 24 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202606520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di reiezione dell'istanza di approvazione del programma di crisi aziendale e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un'unità produttiva sita nel Comune di Opera (MI)

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La società ha impugnato il decreto del Direttore generale degli ammortizzatori sociali che aveva respinto l'istanza di approvazione del programma di crisi aziendale e di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, riferita a 30 lavoratori sospesi presso l'unità produttiva di Opera, per il periodo dal 10 febbraio al 31 dicembre 2026. Sono stati dedotti eccesso di potere e violazione di legge sotto plurimi profili. L'INPS, cui il ricorso era stato notificato, ha dichiarato che nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti e che la notificazione aveva funzione di mera litis denuntiatio. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, il possibile difetto di competenza territoriale, in ragione della localizzazione dell'unità produttiva e degli effetti del provvedimento.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., la competenza si determina in via generale in base alla sede dell'amministrazione, ma il criterio della sede è sostituito da quello dell'efficacia spaziale quando l'azione amministrativa produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un TAR periferico. Poiché il decreto impugnato riguarda unicamente l'unità produttiva sita nel Comune di Opera (MI), i suoi effetti diretti risultano confinati al territorio lombardo; è stato quindi indicato quale giudice inderogabilmente competente il TAR Lombardia. Il processo potrà essere riassunto davanti a tale giudice nei termini dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    la competenza territoriale si determina in via generale sulla base del criterio della sede, ma nel caso in cui l’azione amministrativa spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale

    La competenza territoriale è determinata, nel caso di effetti diretti esclusivamente localizzati nel territorio di un TAR periferico, in base al luogo di produzione degli effetti e non alla sede dell'amministrazione emanante.

  • art. 55, comma 13, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di incompetenza territoriale adottata nel giudizio cautelare.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente, nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148

    È la disposizione sostanziale richiamata dall'istanza di approvazione del programma di crisi aziendale e di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale; la sua interpretazione di merito non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo adottato da un'amministrazione con sede nel territorio di un TAR generale produce effetti diretti esclusivamente nel territorio di un TAR periferico, la competenza territoriale spetta a quest'ultimo in base al criterio dell'efficacia spaziale, che prevale sul criterio della sede dell'amministrazione.
  • La competenza territoriale così determinata è inderogabile; il giudice adito può rilevarne d'ufficio il difetto e deve indicare il TAR competente davanti al quale il processo può essere riassunto nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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