Sentenza del 06/06/2019 n. 15340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di dazi ordinari, IVA, interessi e sanzioni in relazione all'importazione di conserve di tonno accompagnate da certificati FORM A indicanti l'origine preferenziale salvadoregna. Le indagini OLAF, dell'amministrazione finanziaria spagnola e svolte in El Salvador avevano accertato che il tonno era stato pescato alle Seychelles da pescherecci privi dei requisiti previsti dalla normativa, sicché non poteva beneficiare dell'origine preferenziale. Nostromo contestava, tra l'altro, la carente motivazione dell'accertamento, la mancata allegazione della documentazione investigativa, la violazione del diritto di difesa, l'applicabilità dell'esimente della buona fede e il recupero del dazio sull'intero quantitativo anziché soltanto su alcuni lotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto doganale, anche mediante il richiamo sintetico alle risultanze OLAF e agli altri documenti investigativi, non indispensabilmente allegati. Ha escluso la violazione del contraddittorio, poiché la società aveva ricevuto il processo verbale e avuto un termine per presentare osservazioni. Ha inoltre affermato che la buona fede dell'importatore non opera automaticamente: deve essere provata dall'importatore insieme all'errore imputabile all'autorità, alla non riconoscibilità dell'errore e al rispetto di tutti gli obblighi doganali. La mera presentazione di certificati FORM A successivamente rivelatisi falsi o invalidi non impedisce il recupero a posteriori dei dazi. Il recupero sull'intero quantitativo è stato ritenuto legittimo, non essendo stata dimostrata una tracciabilità tale da distinguere chiaramente i prodotti preferenziali da quelli privi dei requisiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, ma Nostromo è stata condannata al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), art. 303, comma 3
Prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni doganali; nel caso concreto la sanzione è stata ritenuta conseguente al recupero dei dazi.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5-bis
L'atto di rettifica deve esporre gli elementi essenziali dei fatti e degli atti posti a fondamento della pretesa, consentendo al destinatario di comprendere l'addebito e di difendersi. Non è necessariamente richiesta l'allegazione integrale dei rapporti OLAF se il loro contenuto essenziale è riportato nell'atto.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 12, comma 7
Il contribuente deve poter presentare osservazioni dopo la consegna del processo verbale, quando la norma è applicabile. Nel caso concreto il contraddittorio è stato ritenuto comunque garantito.
Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 220, par. 2, lett. b)
L'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede la prova cumulativa di un errore imputabile alle autorità, non riconoscibile da un operatore diligente, e del rispetto di tutti gli obblighi doganali. La falsità o inesattezza delle dichiarazioni dell'esportatore non costituisce, di regola, un errore dell'autorità idoneo a escludere il recupero.
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 75
Disciplina la prova dell'origine preferenziale nel Sistema delle Preferenze Generalizzate. Il beneficio spetta soltanto quando l'origine sia validamente comprovata.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 78
Consente la revisione delle dichiarazioni doganali sulla base di controlli successivi e la rettifica degli elementi dell'accertamento. Non impone di limitare il recupero a singoli lotti quando il certificato è invalido per l'intero quantitativo e manca una tracciabilità separata.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 62
Regolano il contenuto della sentenza tributaria e il ricorso per cassazione. Non sussiste omessa pronuncia quando la questione è stata implicitamente esaminata o assorbita dalla motivazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58
Consente la produzione di nuovi documenti anche in appello nel processo tributario, senza che ciò determini automaticamente un vizio dell'atto impositivo.
Costituzione, art. 111, comma 6
Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La motivazione è apparente solo nei casi estremi di mancanza assoluta, incomprensibilità o contraddittorietà irriducibile; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso per cassazione è rigettato o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- L'importatore che chiede un trattamento tariffario preferenziale deve verificare con diligenza qualificata l'effettiva origine della merce e non può fare affidamento assoluto sulla mera esistenza di un certificato FORM A rilasciato dall'autorità estera.
- Un certificato di origine successivamente risultato falso o invalido può legittimare il recupero a posteriori dei dazi, anche se l'importatore non era consapevole dell'irregolarità.
- La buona fede dell'importatore non si presume in modo sufficiente a bloccare il recupero: chi la invoca deve dimostrare l'errore dell'autorità, la sua non riconoscibilità nonostante la diligenza professionale e il pieno rispetto degli obblighi doganali.
- Gli atti doganali fondati su indagini OLAF possono essere motivati riportando i tratti essenziali delle risultanze investigative; non è sempre necessaria l'allegazione integrale dei rapporti riservati o della documentazione richiamata.
- Il diritto al contraddittorio è rispettato quando il contribuente viene informato degli addebiti tramite il processo verbale e dispone di un termine effettivo per presentare osservazioni. In ogni caso, deve dimostrare quale concreta difesa avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento.
- La riduzione del recupero ai soli lotti irregolari è possibile soltanto se l'importatore dimostra una tracciabilità chiara e documentata della merce, dalla materia prima alla lavorazione e all'importazione.
- In cassazione non è sufficiente riproporre una diversa lettura delle prove: la violazione di legge riguarda l'interpretazione della norma, mentre la valutazione dei fatti spetta di regola al giudice di merito.
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