Cassazione Penale, Sentenza n. 17292/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la loro istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire e rimessione in pristino (emessa dal pubblico ministero il 16/01/2019) relativa a opere edilizie abusive. Deducevano: a) violazione e mancata motivazione in ordine al requisito della "doppia conformità" e applicabilità dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 (cd. decreto "salva-casa"); b) violazione del principio di proporzionalità e del diritto all'abitazione (art. 8 CEDU), nonché violazioni di norme urbanistiche e di rito (art. 7 L.47/1985, artt. 31, 36 e 36-bis DPR 380/2001, artt. 665 e 666 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la sanatoria estingua il reato senza la "doppia conformità": nel caso concreto l'asseverazione riguardava solo il momento della presentazione della domanda e non quello della realizzazione, circostanza confermata da note del Comune di Caivano; pertanto non è stato rilasciato titolo in sanatoria. Quanto all'art. 36-bis (introdotto dal d.l. n.69/2024, conv. con L. n.105/2024, in vigore dal 30/05/2024), la Corte ha escluso la sua applicabilità retroattiva in assenza di previsione transitoria e, in ogni caso, ha ritenuto la norma non applicabile a interventi realizzati in totale assenza di titolo (solo a ipotesi di difformità parziale o specifiche previsioni degli artt. 32, 34, 37). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza sul principio di proporzionalità non era stata dedotta nell'incidente di esecuzione (art. 665 c.p.p.) e, inoltre, risultava generica e priva di allegazioni probatorie sulle condizioni abitative e personali. Sono state condannate le ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende, fissato equitativamente in euro 3.000,00 per ciascuna.
Norme richiamate
Legge 47/1985 (Testo unico in materia di edilizia)
La condanna penale è stata pronunciata ai sensi dell'art. 20, lett. b) L.47/1985 per realizzazione di ampliamento e opere senza titolo; la normativa edilizia sostanzia il divieto di opere in assenza di titolo autorizzativo.
D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), art. 36
Perché la sanatoria estingua il reato è necessario che l'intervento manifesti la "doppia conformità": conformità alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria.
D.P.R. 380/2001, art. 36-bis
Introdotto dal d.l. n. 69/2024 (convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2024), entrato in vigore il 30/05/2024
La norma è di portata eccezionale e derogatoria rispetto al principio della doppia conformità; la Corte ha ritenuto che non possa essere applicata retroattivamente in assenza di previsione transitoria e che, comunque, si riferisce a ipotesi di difformità parziale o specifiche situazioni previste dagli artt. 32, 34, 37 e non alla totale assenza di titolo.
D.P.R. 380/2001, artt. 31, 32, 34, 37
Richiamati per delimitare l'ambito di applicazione delle sanatorie e delle ipotesi in cui possono operare rimedi; art. 36-bis si collega a queste ipotesi di interventi parzialmente difformi o soggetti a variazioni essenziali.
Codice di procedura penale, art. 665
Lamentela sul principio di proporzionalità e diritto alla casa doveva essere dedotta con l'istanza prevista dall'art. 665 c.p.p. nell'incidente di esecuzione; se non dedotta, la questione è inammissibile in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 666
Norma richiamata in relazione al procedimento esecutivo e alle impugnazioni degli ordini di demolizione.
Codice di procedura penale, art. 616
Conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: onere delle spese e possibile fissazione di somma per la Cassa delle ammende.
Disposizioni di carattere generale, art. 11 disp. prel. cod. civ.
Principio di irretroattività delle norme, invocato per escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 36-bis in assenza di disciplina transitoria.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8
Richiamato quale parametro per valutare il principio di proporzionalità nell'ordine di demolizione che incide sul diritto all'abitazione; la Corte richiede allegazioni puntuali per valutare il bilanciamento.
Massime di principio
- La sanatoria che estingue il reato (ai sensi del d.P.R. 380/2001) richiede la cosiddetta "doppia conformità": conformità sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; la sola conformità al momento della domanda non è sufficiente.
- Le disposizioni legislative introdotte successivamente (jus superveniens) non si applicano retroattivamente in assenza di specifica norma transitoria; verificare sempre la data di entrata in vigore e le clausole transitorie.
- L'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 ha ambito applicativo limitato (difformità parziali, variazioni essenziali, ipotesi previste dagli artt. 32, 34, 37) e non copre gli interventi realizzati in totale assenza di titolo autorizzativo.
- Nell'incidente di esecuzione le doglianze sul principio di proporzionalità e sul diritto di abitazione devono essere tempestivamente e specificamente dedotte (art. 665 c.p.p.) con allegazioni fattuali precise; dedurle per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (es. note comunali che attestano l'assenza di doppia conformità) non sono rivalutabili in sede di cassazione, salvo vizio di motivazione sufficientemente dedotto.
- In caso di declaratoria di inammissibilità possono essere ordinate spese e somme a titolo di Cassa delle ammende; la Corte può fissare equitativamente l'importo quando non ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso.
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