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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17292/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la loro istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire e rimessione in pristino (emessa dal pubblico ministero il 16/01/2019) relativa a opere edilizie abusive. Deducevano: a) violazione e mancata motivazione in ordine al requisito della "doppia conformità" e applicabilità dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 (cd. decreto "salva-casa"); b) violazione del principio di proporzionalità e del diritto all'abitazione (art. 8 CEDU), nonché violazioni di norme urbanistiche e di rito (art. 7 L.47/1985, artt. 31, 36 e 36-bis DPR 380/2001, artt. 665 e 666 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la sanatoria estingua il reato senza la "doppia conformità": nel caso concreto l'asseverazione riguardava solo il momento della presentazione della domanda e non quello della realizzazione, circostanza confermata da note del Comune di Caivano; pertanto non è stato rilasciato titolo in sanatoria. Quanto all'art. 36-bis (introdotto dal d.l. n.69/2024, conv. con L. n.105/2024, in vigore dal 30/05/2024), la Corte ha escluso la sua applicabilità retroattiva in assenza di previsione transitoria e, in ogni caso, ha ritenuto la norma non applicabile a interventi realizzati in totale assenza di titolo (solo a ipotesi di difformità parziale o specifiche previsioni degli artt. 32, 34, 37). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza sul principio di proporzionalità non era stata dedotta nell'incidente di esecuzione (art. 665 c.p.p.) e, inoltre, risultava generica e priva di allegazioni probatorie sulle condizioni abitative e personali. Sono state condannate le ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende, fissato equitativamente in euro 3.000,00 per ciascuna.

Norme richiamate

  • Legge 47/1985 (Testo unico in materia di edilizia)

    La condanna penale è stata pronunciata ai sensi dell'art. 20, lett. b) L.47/1985 per realizzazione di ampliamento e opere senza titolo; la normativa edilizia sostanzia il divieto di opere in assenza di titolo autorizzativo.

  • D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), art. 36

    Perché la sanatoria estingua il reato è necessario che l'intervento manifesti la "doppia conformità": conformità alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria.

  • D.P.R. 380/2001, art. 36-bis

    Introdotto dal d.l. n. 69/2024 (convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2024), entrato in vigore il 30/05/2024

    La norma è di portata eccezionale e derogatoria rispetto al principio della doppia conformità; la Corte ha ritenuto che non possa essere applicata retroattivamente in assenza di previsione transitoria e che, comunque, si riferisce a ipotesi di difformità parziale o specifiche situazioni previste dagli artt. 32, 34, 37 e non alla totale assenza di titolo.

  • D.P.R. 380/2001, artt. 31, 32, 34, 37

    Richiamati per delimitare l'ambito di applicazione delle sanatorie e delle ipotesi in cui possono operare rimedi; art. 36-bis si collega a queste ipotesi di interventi parzialmente difformi o soggetti a variazioni essenziali.

  • Codice di procedura penale, art. 665

    Lamentela sul principio di proporzionalità e diritto alla casa doveva essere dedotta con l'istanza prevista dall'art. 665 c.p.p. nell'incidente di esecuzione; se non dedotta, la questione è inammissibile in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 666

    Norma richiamata in relazione al procedimento esecutivo e alle impugnazioni degli ordini di demolizione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: onere delle spese e possibile fissazione di somma per la Cassa delle ammende.

  • Disposizioni di carattere generale, art. 11 disp. prel. cod. civ.

    Principio di irretroattività delle norme, invocato per escludere l'applicazione retroattiva dell'art. 36-bis in assenza di disciplina transitoria.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8

    Richiamato quale parametro per valutare il principio di proporzionalità nell'ordine di demolizione che incide sul diritto all'abitazione; la Corte richiede allegazioni puntuali per valutare il bilanciamento.

Massime di principio

  • La sanatoria che estingue il reato (ai sensi del d.P.R. 380/2001) richiede la cosiddetta "doppia conformità": conformità sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; la sola conformità al momento della domanda non è sufficiente.
  • Le disposizioni legislative introdotte successivamente (jus superveniens) non si applicano retroattivamente in assenza di specifica norma transitoria; verificare sempre la data di entrata in vigore e le clausole transitorie.
  • L'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 ha ambito applicativo limitato (difformità parziali, variazioni essenziali, ipotesi previste dagli artt. 32, 34, 37) e non copre gli interventi realizzati in totale assenza di titolo autorizzativo.
  • Nell'incidente di esecuzione le doglianze sul principio di proporzionalità e sul diritto di abitazione devono essere tempestivamente e specificamente dedotte (art. 665 c.p.p.) con allegazioni fattuali precise; dedurle per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (es. note comunali che attestano l'assenza di doppia conformità) non sono rivalutabili in sede di cassazione, salvo vizio di motivazione sufficientemente dedotto.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità possono essere ordinate spese e somme a titolo di Cassa delle ammende; la Corte può fissare equitativamente l'importo quando non ravvisa colpa grave nella proposizione del ricorso.

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