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Sentenza

Sentenza n. 3690/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 25 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza del 25 settembre 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni competenti di provvedere sul rilascio del visto per motivi di studio e sulla fissazione dell'appuntamento per formalizzare la relativa domanda, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 5 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era adoperata per evadere la richiesta in tempi ragionevoli, anche considerando l'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formato sull’istanza

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un integrale soddisfacimento della pretesa azionata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione e formalizzazione di una domanda amministrativa può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa, quando l'oggetto effettivamente azionato sia l'attivazione del relativo procedimento; in tal caso il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La valutazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio può tenere conto del tempo intercorso tra l'istanza e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; in tale ipotesi le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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