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Ordinanza

Ordinanza n. 772/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di esclusione dal reclutamento, notificato il 27 giugno 2025; - del provvedimento del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - SM Ufficio Reclutamento e Concorsi di diniego dell'istanza di riesame del giudizio d'idoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) per il 2025 - 2° blocco del 30 luglio 2025; - di ciascun altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto, che confermi il giudizio di inidoneità del candidato ricorrente e la sua conseguente esclusione dal concorso VFI 2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 03/11/2025: - dell’“ELENCO CONVOCATI AI RAV PER L’INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025”, pubblicato il 13 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina webttps://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, provvedimento per l’effetto confermante l’esclusione del ricorrente; - del non posseduto verbale n. 3 del 6 agosto 2025 con il quale la Commissione valutatrice “ha redatto le graduatorie finali di merito relative al 2° blocco 2025, consegnate –con foglio n. M_D AFCB486 REG2025 0032731 del 6 agosto 2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito– alla DGPM, che ne ha, successivamente, verificato la legittimità”; - del decreto M_D AB05933 REG2025 0361074 del 7 agosto 2025, pubblicato per estratto il 18 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, approva la graduatoria degli idonei non vincitori, nonché approva la graduatoria di merito per l’incorporamento nel settore “Forze Speciali”, confermando implicitamente l’esclusione del ricorrente; - per quanto occorrer possa, della “INTEGRAZIONE CONVOCATI AI RAV PER L'INCORPORAMENTO DEL 2° BLOCCO VFI 2025 E RECUPERI - CONVOCAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2025”, pubblicato il 29 agosto 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui conferma implicitamente l’esclusione del ricorrente; - per quanto occorrer possa, dell’atto “Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Convocazione del 08 settembre 2025”, pubblicato il 4 settembre 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui conferma implicitamente l’esclusione del ricorrente; - per quanto occorrer possa, dell’atto “Incorporamento VFI 2° blocco 2025 e recuperi. Integrazione chiamata. Convocazione del 16 settembre 2025”, pubblicato il 12 settembre 2025 nella sezione “DOCUMENTI” della pagina web https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/2025/Pagine/home.aspx, nella parte in cui conferma implicitamente l’esclusione del ricorrente; - di qualsiasi altro atto, verbale, elenco, graduatoria (anche parziale redatta dalla Commissione valutatrice o altro organo dell’amministrazione resistente) o provvedimento contenente l’elenco dei candidati superanti la visita sanitaria e successive prove e confermante per l’effetto l’esclusione del ricorrente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202509048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso VFI 2025 per ritenuta inidoneità connessa alla presenza di un tatuaggio, diniego dell'istanza di riesame e successivi atti relativi alla graduatoria e alle convocazioni per l'incorporamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali che ne aveva disposto l'esclusione dal reclutamento VFI 2025, nonché il successivo diniego dell'istanza di riesame e, con motivi aggiunti, gli atti di formazione e approvazione della graduatoria finale e le convocazioni degli altri candidati, nella parte in cui confermavano la sua esclusione. La contestazione riguardava la ritenuta inidoneità derivante da un tatuaggio. Dagli esiti della verificazione è emerso che il tatuaggio era collocato in una parte del corpo consentita dalla normativa tecnica e che la minima porzione eccedente di pochi millimetri la linea blistoidea appariva sfumata, essendo stata sottoposta a trattamento laser, non risultava identificabile come tatuaggio ed era assimilabile a una mera discromia cutanea. Poiché i motivi aggiunti investivano anche la graduatoria finale, il giudizio doveva essere esteso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria, quali controinteressati.

La decisione

Il TAR ha accolto in via interinale la domanda cautelare, rilevando che la verificazione aveva escluso la sussistenza della condizione di inidoneità posta a fondamento dell'esclusione e ravvisando il pregiudizio lamentato dal ricorrente. Ha quindi disposto l'ammissione con riserva del candidato al completamento dell'iter concorsuale. Poiché la graduatoria finale era stata notificata soltanto a uno dei controinteressati, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione della presente ordinanza, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il ricorrente deve richiedere la pubblicazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'Amministrazione deve provvedervi entro 15 giorni dalla richiesta e rilasciare attestazione, da depositare dal ricorrente nei successivi 15 giorni. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata all'8 aprile 2026. Il provvedimento non definisce il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, nell'ambito della quale il TAR ha accordato la tutela interinale richiesta.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente l'adozione di una tutela cautelare interinale e l'ammissione con riserva al completamento dell'iter concorsuale, in presenza delle circostanze del caso e del pregiudizio dedotto.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Richiamato con riguardo alla notificazione dei motivi aggiunti nei confronti dei controinteressati.

  • art. 27 c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 49 c.p.a., la base per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non raggiunti dalla notificazione.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale disciplina dei dati personali relativi alla salute, a fondamento dell'oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, per la tutela dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento.

  • d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Richiamato quale decreto modificativo del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando una verificazione esclude il presupposto tecnico-fattuale dell'inidoneità posto a fondamento dell'esclusione da un concorso, il giudice può ammettere il candidato con riserva al completamento dell'iter concorsuale, ove sussista anche il pregiudizio cautelare.
  • Quando i motivi aggiunti investono una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, in quanto controinteressati, anche se la notificazione iniziale è stata effettuata soltanto nei confronti di alcuni di essi.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, la notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processualeMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareIncompetenzaTutela del terzo

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