Sentenza n. 2356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 589/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione del lotto 9 relativo alla fornitura di sterilizzatrici per sonde transesofagee
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 9, deducendo che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata produzione delle schede tecniche, delle schede di sicurezza, del manuale d'uso e di altri materiali illustrativi relativi ai dispositivi offerti. È stata inoltre contestata la non conformità dell'offerta al requisito tecnico minimo della gestione automatica dei cicli di disinfezione, assumendo che il sistema fosse costituito sia dal dispositivo di disinfezione sia dall'armadio per l'asciugatura e lo stoccaggio, il cui utilizzo richiedeva il trasferimento manuale delle sonde. L'appellante ha dedotto anche l'omessa indicazione del filtro dell'acqua tra i materiali di consumo e l'irregolarità del listino prezzi. In via subordinata, ha contestato il punteggio attribuito all'aggiudicataria per il criterio dell'ergonomia, sostenendo che l'assenza di dati relativi alle dimensioni e al peso dell'asciugatore impedisse la valutazione e imponesse l'attribuzione di un coefficiente pari a zero. In via ulteriormente subordinata è stato chiesto il risarcimento del danno per mancato utile, perdita di chance e danno curriculare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato il rigetto pronunciato dal TAR. Quanto alla documentazione tecnica, ha rilevato che le informazioni richieste erano comunque contenute nel manuale d'uso e nella relazione tecnica relativi al dispositivo principale; inoltre, l'armadio per l'asciugatura, essendo componente opzionale e premiale, non richiedeva necessariamente una scheda tecnica autonoma, fermo restando che alcuni suoi dati erano presenti nella relazione tecnica. Quanto alla gestione automatica dei cicli, il Collegio ha interpretato la lex specialis distinguendo il processo di disinfezione dalla successiva fase di asciugatura e stoccaggio: il requisito di automazione riguardava la disinfezione in senso proprio, che si concludeva con le fasi automatizzate di risciacquo e con la generazione del report del dispositivo principale. L'asciugatura era invece una funzione ulteriore, opzionale e oggetto di punteggio premiale, sicché il trasferimento manuale delle sonde all'asciugatore non incideva sulla conformità dell'offerta. La mancata indicazione del filtro dell'acqua non aveva efficacia escludente, poiché il capitolato imponeva l'indicazione dei materiali di consumo senza prevedere l'esclusione per tale omissione e, comunque, il filtro risultava menzionato nella relazione tecnica e compreso nella garanzia. Le valutazioni della commissione sul criterio dell'ergonomia sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica, non essendo stati dimostrati macroscopici vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Il punteggio intermedio attribuito era riferibile alla fornitura nel suo complesso e risultava non manifestamente inattendibile, anche considerando il carattere opzionale dell'asciugatore. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'infondatezza delle censure demolitorie. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
Norme richiamate
artt. 71 e 79 d.lgs. 36/2023
Costituiscono la base normativa della procedura aperta telematica di rilevanza europea; la decisione non sviluppa uno specifico profilo interpretativo di tali disposizioni.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale parte del quadro normativo della procedura di gara.
art. 16.1, lettera B, del disciplinare di gara
Schede tecniche originali e non editabili e materiali illustrativo del produttore
L'obbligo di produzione documentale può essere assolto anche mediante documenti diversi da una scheda tecnica autonoma, purché il contenuto tecnico richiesto sia rinvenibile nella documentazione dell'offerta; per il componente opzionale non era necessaria una scheda autonoma.
Massime di principio
- Nell'interpretazione della lex specialis, il requisito di gestione automatica dei cicli di disinfezione riguarda il processo di disinfezione in senso proprio quando la documentazione di gara distingue tale processo dalla successiva asciugatura e dal deposito delle sonde; l'eventuale intervento manuale nella fase ulteriore e opzionale di asciugatura non determina la non conformità dell'offerta.
- L'obbligo di allegare schede tecniche non impone necessariamente la produzione di un documento separato quando le informazioni tecniche richieste risultano comunque, in modo verificabile, dal manuale d'uso o dalla relazione tecnica presentati in gara.
- L'omessa indicazione di un componente di ricambio non comporta l'esclusione quando la lex specialis ne richiede l'indicazione senza collegare espressamente tale omissione a una sanzione espulsiva e il componente risulta comunque richiamato nella documentazione dell'offerta o compreso nella garanzia.
- Le valutazioni della commissione giudicatrice sui criteri tecnici di un'offerta appartengono alla discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di vizi macroscopici, quali manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- La domanda risarcitoria proposta in via subordinata non può essere accolta quando l'impugnazione dell'aggiudicazione è respinta per l'infondatezza delle censure di illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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