Cassazione Penale, Ordinanza n. 03425/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il tema della sospensione condizionale resta assorbito perché estraneo ai motivi deducibili nel ricorso avverso il patteggiamento.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto fuori dai casi tassativi di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè fuori dalle ipotesi di contestazione dell'espressione della volontà dell'imputato, del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto e dell'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti
richiama il patteggiamento come titolo della decisione impugnata.
consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
individua un catalogo tassativo di motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; censure diverse sono inammissibili.
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
in caso di inammissibilità senza assenza di colpa, segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a quel catalogo è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena non rientra, di per sé, tra i motivi deducibili con ricorso per cassazione contro il patteggiamento, se non quando si traduca in una delle specifiche ipotesi tipizzate dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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