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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13352/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all'anno d'imposta 2004, che in primo grado era stato annullato per difetto di motivazione. L'Agenzia delle entrate propose appello, ma la Commissione tributaria regionale dichiarò l'impugnazione inammissibile ritenendo tardivo il deposito della ricevuta di spedizione dell'atto di appello ai sensi degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101, comma 2, c.p.c., 1, comma 2, 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, deducendo che la CTR aveva rilevato d'ufficio una nullità/inammissibilità senza instaurare il contraddittorio; 2) violazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che aveva tempestivamente depositato l'avviso di ricevimento e l'elenco dei pieghi raccomandati, dai quali risultava la tempestiva spedizione dell'appello, sicché il deposito della sola ricevuta di spedizione non era decisivo. Il contribuente resistette con controricorso e propose ricorso incidentale su tre motivi relativi alla compensazione delle spese in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, nel processo tributario, l'inammissibilità per omesso deposito dei documenti attestanti la spedizione dell'impugnazione a mezzo posta non sussiste quando l'appellante abbia comunque prodotto, al momento della costituzione, l'avviso di ricevimento e l'elenco dei pieghi raccomandati con timbro postale, dai quali sia evincibile la tempestività della spedizione/notifica. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la documentazione era stata ritualmente depositata e che la CTR aveva erroneamente dichiarato l'appello inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale del contribuente è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al dedotto mancato contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle garanzie del giusto processo

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato per sostenere la necessità di provocare il contraddittorio prima di rilevare d'ufficio una questione decisiva

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma di rinvio ai principi del processo civile nel processo tributario

  • art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    prevede il deposito, al momento della costituzione, dei documenti attestanti la notificazione a mezzo posta del ricorso o dell'appello

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    impone, per l'appello tributario notificato a mezzo posta, il deposito della documentazione attestante la spedizione; la sua mancanza può determinare inammissibilità

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    non consente al giudice di sanare l'inammissibilità ordinando un successivo deposito, salvo i presupposti della rimessione in termini

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    vizio processuale dedotto con il primo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta con il secondo motivo

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il termine lungo di impugnazione applicabile ai giudizi introdotti in primo grado dopo il 4 luglio 2009

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011

    ha disposto la sospensione legale, dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, dei termini d'impugnazione nelle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui sia parte l'Agenzia delle entrate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello notificato a mezzo del servizio postale è inammissibile se, al momento della costituzione, non siano depositati i documenti idonei a provare la spedizione e la tempestiva notificazione dell'atto; tuttavia, tale prova può risultare anche dall'avviso di ricevimento o dall'elenco dei pieghi raccomandati, purché la data di spedizione sia certificata dall'ufficio postale.
  • La sanzione di inammissibilità per omesso deposito della documentazione postale non può essere evitata mediante un successivo ordine di esibizione del giudice, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti per la rimessione in termini.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, occorre considerare anche eventuali sospensioni legali dei termini processuali previste da norme speciali sulle liti fiscali, che si sommano al termine lungo di impugnazione applicabile.
  • Nel giudizio di appello tributario, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità in base a una mera irregolarità formale quando dagli atti già prodotti risulti comunque provata la tempestiva spedizione e ricezione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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