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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5893/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza n. 475 del 20/10/2021 del Tribunale di Sciacca. La ricorrente deduce violazione delle norme sul procedimento in absentia (art. 420-bis e 420-quater c.p.p.), sostenendo che la sentenza del Tribunale di Sciacca era stata pronunciata senza che ella ne fosse a conoscenza, che la mancata conoscenza non è imputabile a sua volontà e che decisioni della stessa Corte di Appello e un'ordinanza del 26/08/2022 avrebbero indotto a valutare diversamente la sua posizione (anche in relazione a pronunce favorevoli nei confronti di una coimputata). Denuncia altresì contrasto con principi di diritto in materia di rescissione del giudicato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità: la Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo proposto non abbia affrontato le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata e si sia limitato a una generica asserzione di contrasto con principi di diritto e con altri provvedimenti non vincolanti. La Corte d'appello aveva invece motivato il rigetto rilevando la legittimità del decreto di latitanza in ragione delle ricerche effettuate (ultima abitazione nota in Romania) e la sussistenza di elementi fattuali dalla quali risultava una "precipitosa" sottrazione dell'imputata alle conseguenze giudiziarie, giustificando così la dichiarazione di latitanza e la relativa notifica per via difensiva. Richiamata giurisprudenza consolidata secondo cui non è necessario provare la conoscenza specifica dell'emissione del provvedimento per accertare la volontarietà della sottrazione e che tale volontà può fondarsi anche su presunzioni ragionevoli. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al procedimento in absentia: la ricorrente invoca violazione ma la Corte ritiene che la sua doglianza non abbia contrastato le argomentazioni sul decreto di latitanza e sulla regolarità delle ricerche

  • art. 420-quater c.p.p.

    Richiamato in tema di effetti e rimedi relativi al giudicato formatosi in presenza dell'imputato assente; la Corte valuta che la deduzione non abbia specificamente confutato le ragioni poste a fondamento del decreto di latitanza

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiesto come fondamento giuridico del vizio di aspecificità: la Cassazione conferma che il mancato confronto con le argomentazioni del giudice impugnato integra inammissibilità per aspecificità

  • art. 295 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle ricerche che la polizia giudiziaria deve effettuare: la Corte afferma che le ricerche svolte sono risultate esaustive ai fini di valutare la latitanza

  • art. 169 comma 4 c.p.p.

    Richiamato per precisare i limiti delle ricerche all'estero: la Corte segnala che non sempre sono necessarie ricerche all'estero per dichiarare la latitanza quando ricorrano le condizioni previste

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per disporre le relative conseguenze (spese e sanzione pecuniaria)

Massime di principio

  • Per impugnare utilmente un provvedimento che ha dichiarato la latitanza o ha ritenuto validi gli atti notificatori occorre affrontare punto per punto le argomentazioni del giudice che ha adottato il provvedimento: le censure generiche o non correlate alla motivazione determinano l'inammissibilità per aspecificità
  • La dichiarazione di latitanza può essere fondata su ricerche giudicate "esaustive" e non richiede sempre ricerche nei luoghi indicati dall'irreperibilità o all'estero quando le condizioni dell'art. 169, comma 4 c.p.p. ricorrano
  • Ai fini dell'accertamento della volontà di sottrarsi alla esecuzione di una misura non è necessario provare che l'imputato fosse a conoscenza specifica dell'emissione del provvedimento: è sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o mandato poteva essere emesso nei suoi confronti; la volontà può essere desunta anche da presunzioni fondate su elementi di fatto
  • Decisioni favorevoli a terzi o provvedimenti di segno opposto emessi in altri giudizi non sono automaticamente vincolanti: bisogna spiegare perché e in quale misura tali precedenti incidano sul caso concreto e confutano le specifiche argomentazioni del giudice
  • Nelle istanze di rescissione del giudicato è essenziale fornire prove o elementi concreti che dimostrino l'errore o la mancanza dei presupposti (ad es. nullità del decreto di latitanza o assenza di volontarietà) e collegare tali elementi alle motivazioni del provvedimento impugnato

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