Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03051/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un condominio aveva convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni arrecati al fabbricato dal crollo di due cornicioni marcapiano, che sarebbe dipeso dallo stillicidio proveniente da un canale di gronda in cattivo stato di manutenzione di una galleria comunale. Il Comune, costituitosi, aveva chiamato in manleva due compagnie assicuratrici con cui aveva stipulato polizze di responsabilità civile. Il Tribunale aveva condannato il Comune al risarcimento e rigettato le domande di garanzia; la Corte d’appello aveva confermato la responsabilità del Comune e negato la copertura assicurativa, ritenendo non operante la polizza perché il rischio non sarebbe stato futuro e perché il fatto non sarebbe stato accidentale in ragione della inerzia dell’ente e della prevedibilità del danno. Il Comune ricorreva in Cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione del contratto e dell’art. 1917 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva confuso l’evento dannoso con la causa dell’evento, dovendosi guardare alla data del crollo e non a quella del degrado della gronda; 2) violazione degli artt. 1917 e 1882 c.c. e vizio di motivazione, per avere escluso la garanzia in base alla mancata accidentalità del fatto, mentre la polizza copriva i danni involontariamente cagionati a terzi e, comunque, il fatto accidentale va inteso come non doloso, non come caso fortuito; 3) ulteriore censura sulla individuazione temporale dell’evento dannoso. Il Condominio resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sull’appello incidentale con cui chiedeva un maggiore risarcimento e il rimborso delle spese dell’accertamento tecnico preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale del Comune, ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla domanda di garanzia e ha rinviato alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame della sola copertura assicurativa. Ha rigettato il ricorso incidentale del Condominio, ritenendo che la Corte d’appello non avesse omesso di pronunciarsi, ma avesse dichiarato il non luogo a provvedere sull’appello incidentale perché proposto in via subordinata e quindi assorbito dal rigetto dell’appello principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Condominio nei confronti del Comune, mentre sono state compensate tra Condominio e assicuratrice resistente al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    richiamato come norma violata in tema di interpretazione e struttura del contratto di assicurazione; la Corte ribadisce la necessità di leggere il testo contrattuale secondo il tenore pattizio.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato a supporto dell’autonomia contrattuale nella delimitazione del rischio assicurato.

  • art. 1325 c.c.

    citato nel motivo relativo alla validità e alla struttura del contratto, senza specifica autonoma applicazione decisoria.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per affermare la centralità dell’interpretazione letterale e sistematica delle clausole di polizza.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per la lettura complessiva delle condizioni di assicurazione.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come canone interpretativo della buona fede nell’interpretazione del contratto.

  • art. 1370 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico delle clausole contrattuali.

  • art. 1371 c.c.

    richiamato nel contesto delle regole di interpretazione contrattuale.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel motivo del ricorso principale in relazione all’efficacia del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come canone di esecuzione secondo buona fede del rapporto assicurativo.

  • art. 1882 c.c.

    richiamato per la nozione di contratto di assicurazione e di rischio assicurabile.

  • art. 1895 c.c.

    evocato per affermare che un contratto di assicurazione è nullo per inesistenza del rischio solo quando l’evento assicurato sia già inevitabile alla stipula.

  • art. 1917 c.c.

    "fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione"

    la Corte afferma che, nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore nasce in relazione a un evento rientrante nel rischio dedotto e verificatosi durante il periodo di copertura; non rileva che la causa del danno sia preesistente o sopravvenuta, se l’evento dannoso avviene in vigenza della polizza.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della responsabilità aquiliana e del danno risarcibile.

  • art. 2051 c.c.

    la Corte qualifica la responsabilità da cose in custodia come responsabilità oggettiva, fondata sul nesso causale tra cosa e danno e non su una presunzione di colpa del custode.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere del giudice di rispettare il nesso di subordinazione dell’appello incidentale condizionato.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione incidentale.

Massime di principio

  • Nell’assicurazione della responsabilità civile, il rischio coperto va individuato con riguardo all’evento dannoso dedotto in polizza e al suo verificarsi durante il periodo di assicurazione; non è corretto negare la copertura solo perché la causa materiale del danno si sia formata prima o si sia protratta nel tempo, se il sinistro si è prodotto in vigenza del contratto.
  • L’interpretazione della clausola assicurativa deve partire dal testo contrattuale e dalla delimitazione pattizia del rischio; il giudice non può introdurre requisiti ulteriori non previsti dalle parti, come la necessaria accidentalità in senso di caso fortuito, quando la polizza copre i danni involontariamente cagionati.
  • La clausola che limita la garanzia ai danni involontariamente cagionati a terzi include anche i fatti colposi dell’assicurato ed esclude soltanto il dolo; una lettura che restringa la copertura ai soli fatti fortuiti renderebbe incoerente la funzione tipica dell’assicurazione della responsabilità civile.
  • La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e richiede la prova del nesso causale tra cosa e danno, non la prova di una colpa del custode; tale qualificazione è compatibile con la copertura assicurativa per responsabilità civile.
  • L’appello incidentale proposto espressamente in via subordinata è destinato a essere esaminato solo se venga accolto l’appello principale cui è condizionato; se la condizione non si verifica, la declaratoria di non luogo a provvedere integra una pronuncia di assorbimento, non un’omissione di pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.