Sentenza del 22/01/2018 n. 204 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Finanza locale - Tasse automobilistiche - Leasing - Soggetto passivo - Utilizzatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per autovetture concesse in leasing, relativamente agli anni d'imposta dal 2010 al 2015. In particolare, occorreva stabilire se l'obbligo gravasse sul concedente proprietario o sull'utilizzatore del veicolo, considerando la disposizione di interpretazione autentica introdotta dall'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015 e successivamente abrogata.
La decisione
La disposizione di interpretazione autentica ha prodotto effetti per il periodo in cui era applicabile, e la sua successiva abrogazione non incide retroattivamente sugli anni d'imposta dal 2010 al 2015. Per tali annualità, il pagamento della tassa automobilistica spettava in via esclusiva all'utilizzatore del veicolo concesso in leasing, salvo che il concedente avesse effettuato il pagamento cumulativo. La decisione risolve quindi la questione applicando la disciplina interpretativa vigente per il passato.
Norme richiamate
Art. 9, comma 9-bis, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
La norma, avente natura di interpretazione autentica, individuava nell'utilizzatore del veicolo concesso in leasing il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica, salvo il pagamento cumulativo effettuato dal concedente.
Art. 10, comma 6, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160
La disposizione ha abrogato la precedente norma interpretativa, ma l'abrogazione non ha eliminato gli effetti già prodotti per il passato.
Massime di principio
- Per i veicoli in leasing, nel periodo dal 2010 al 2015, il soggetto normalmente obbligato al pagamento della tassa automobilistica era l'utilizzatore, non il proprietario-concedente.
- La successiva abrogazione di una norma di interpretazione autentica non comporta automaticamente la cancellazione degli effetti che essa aveva già prodotto per le annualità precedenti.
- Occorre verificare se il concedente abbia effettuato un pagamento cumulativo: in tal caso, non dovrebbe configurarsi un ulteriore obbligo di pagamento a carico dell'utilizzatore per la medesima annualità.
- Nelle controversie fiscali relative a periodi passati, è necessario individuare la disciplina vigente o interpretativa applicabile all'epoca dei fatti, distinguendola dalle modifiche normative successive.
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