Cassazione Penale, Sentenza n. 4783/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, riformando la sentenza di primo grado, aveva assolto Bregoli e Merizzi dal reato di truffa aggravata per insussistenza del fatto. La parte civile (Valli) denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la valutazione negativa della sua credibilità da parte della Corte d'appello, l'errata qualificazione della sua professione, l'ignoranza di elementi probatori emersi in primo grado (tra cui la fraudolenta acquisizione della firma digitale, la falsificazione delle firme nei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, e la pacifica conoscenza da parte degli imputati della mancata accettazione della carica da parte sua) e l'omessa valutazione delle deposizioni di tre testimoni che confortavano il suo racconto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo giudizio sulla responsabilità civile e sul risarcimento. Sono però fermI restando gli effetti penali della sentenza di assoluzione in sede penale. La Cassazione ha motivato l'annullamento richiamando l'onere motivazionale del giudice d'appello quando diverge dal primo giudice e la necessità di valutare, ai fini civili, l'esistenza del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.; ha altresì escluso l'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. al caso di specie e ha disposto l'annullamento ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
"[Q]uando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"
La norma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 non si applica retroattivamente alle costituzioni di parte civile anteriori al 30/12/2022; quindi nel caso di specie non poteva essere utilizzata per trasferire la cognizione delle questioni civili al giudice civile senza annullamento ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
art. 622 c.p.p.
Fondamento giuridico per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e per il rinvio a nuovo giudizio sul profilo civilistico.
art. 2043 c.c.
Il giudice dell'impugnazione penale, quando valuta la domanda risarcitoria, deve accertare l'integrazione dell'illecito civile (danno ingiusto) secondo l'art. 2043 c.c., indipendentemente dall'accertamento della fattispecie penale tipica; è questo il parametro da usare per decidere sulle richieste risarcitorie.
art. 2059 c.c.
Riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale connesso all'illecito civile; richiamato nella sentenza come principio complementare alla valutazione del danno ingiusto.
art. 578 c.p.p.
Richiamato nel contesto giurisprudenziale: quando il reato è estinto (es. per prescrizione) il giudice d'appello non verifica la tipicità penale ma accerta l'illecito civile ai fini risarcitori; principio applicabile anche in caso di assoluzione in appello quando si discute la responsabilità civile.
art. 192, comma 3, c.p.p.
La disposizione sull'esigenza di riscontri esterni per il dichiarante coinvolto nel fatto è richiamata per spiegare che, quanto alla persona offesa costituita parte civile, la valutazione della credibilità può fondarsi anche su riscontri logici e su altri elementi probatori quando non vi siano indizi di inattendibilità.
art. 603 c.p.p.
Prevede la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva in appello; la Corte ricorda che il giudice d'appello, ove occorra, deve disporre la rinnovazione se la prova dichiarativa è decisiva per la decisione.
Massime di principio
- Se in appello viene assolto l'imputato, il giudice che decide sulle pretese civili derivanti dallo stesso fatto deve valutare separatamente l'esistenza dell'illecito civile (art. 2043 c.c.), non limitandosi a ripetere la valutazione penale.
- La Corte d'appello è obbligata a fornire una motivazione puntuale e adeguata quando la sua decisione diverge dalla decisione di primo grado; l'omissione di un confronto argomentato con i risultati probatori precedenti può costituire motivo di annullamento limitato agli effetti civili.
- La credibilità della persona offesa può essere valutata validamente anche senza riscontri esterni, purché il giudice motivi sulla base di elementi dichiarativi, documentali e logici idonei a sostenerla; l'ignorare queste argomentazioni può rendere la decisione viziata.
- Se la decisione d'appello trascura o omette di esaminare testimonianze o documenti ritenuti probativi in primo grado, la Cassazione può annullare la sentenza ai soli fini civili e disporre il rinvio per nuovo giudizio civile.
- La nuova disciplina che trasferisce la cognizione delle questioni civili al giudice civile (art. 573, co. 1-bis c.p.p.) si applica solo alle costituzioni di parte civile intervenute dopo l'entrata in vigore (30/12/2022); per i casi anteriori resta valida la procedura di annullamento ai sensi dell'art. 622 c.p.p. e il rinvio al giudice civile.
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