Parere n. 1115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Focome Group s.r.l. contro il Comune di Napoli 1.per l’annullamento: a) della determina dirigenziale del Comune di Napoli prot. n. 0081600.06, notificata in data 6 dicembre 2023, di trasmissione delle comunicazioni di irricevibilità relative alla scia per subingresso in sala giochi prot. n. 677839 del 7 novembre 2017 e della scia per installazione di apparecchi da intrattenimento prot. n. 54022 del 17 gennaio 2018; b) della comunicazione di irricevibilità del Comune di Napoli, rif. Pratica suap n. 13321-2017 per il subingresso sala giochi via Augusto Righi n. 17; c) - della comunicazione di irricevibilità del Comune di Napoli dell’attività di installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, in Napoli alla via Augusto Righi n. 17; d) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi; 2. nonché per l’accertamento della validità ed efficacia per il decorrere del termine di cui all’art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.: della scia per subingresso per sala giochi nel locale Show bowl, sito in Napoli alla Via Augusto Righi n. 17, inoltrata in data 7 settembre 2017 a mezzo tecnico competente, al Comune di Napoli -Direzione Centrale, Servizio Sportello unico per le attività produttive, pratica suap. 13321/2017; della scia per l’attività di installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, nel locale Show bowl, sito in Napoli alla via Augusto Righi n. 17, inoltrata in data 17 agosto 2018 a mezzo tecnico competente, al Comune di Napoli -Direzione Centrale, Servizio Sportello unico per le attività produttive, pratica suap. 2018/814.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione del Comune di Napoli e ha preso atto dell'avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Poiché la controversia non è più procedibile in sede straordinaria, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, non essendo più necessario esaminarla nell'ambito del procedimento consultivo.
Impugnazione delle comunicazioni di irricevibilità relative a SCIA per subingresso in una sala giochi e per installazione di apparecchi da intrattenimento, con istanza cautelare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la determina dirigenziale e le comunicazioni del Comune di Napoli recanti l'irricevibilità di due SCIA: una relativa al subingresso in una sala giochi e una relativa all'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Successivamente, il Comune di Napoli ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente si è costituita ai sensi dell'art. 48 c.p.a. e il giudizio è stato riassunto dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli, Sezione III, con n. r. g. 2460/2024.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L'opposizione proposta dal Comune di Napoli ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. A seguito della costituzione della ricorrente ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorso è stato trasposto e riassunto dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli; tale trasposizione determina l'improcedibilità del ricorso straordinario.
Istanza cautelare
L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971
L'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione resistente comporta la possibilità di trasporre il ricorso in sede giurisdizionale.
art. 48 c.p.a.
costituzione in giudizio ex art. 48 c.p.a.
La costituzione della ricorrente ha consentito la riassunzione del ricorso davanti al giudice amministrativo competente.
art. 19 l. n. 241/1990
violazione dell’art. 19 della L. n. 241/1990
La norma costituiva il parametro sostanziale invocato dalla ricorrente con riferimento alle SCIA, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito a causa della trasposizione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione propone opposizione rituale e tempestiva al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente provvede alla costituzione e alla riassunzione ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
- La trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo assorbe l'esame dell'istanza cautelare proposta nel procedimento consultivo, che dovrà essere valutata nella sede giurisdizionale competente.
Impugnazione di comunicazioni di irricevibilità relative a SCIA per sala giochi
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Comune di Napoli, avente a oggetto la determina dirigenziale e le comunicazioni comunali di irricevibilità di due SCIA: una per il subingresso in una sala giochi e una per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Premesse e motivi del ricorso
Il ricorso, notificato il 23 aprile 2024 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 30 aprile 2024 ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, conteneva anche un'istanza cautelare.
La società deduceva un unico motivo, articolato nella violazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e nell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità. Chiedeva l'annullamento degli atti comunali e l'accertamento della validità ed efficacia delle SCIA per il decorso del termine previsto dalla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.
Istanza cautelare e attività istruttoria
Il Ministero competente, inizialmente interpellato dalla Sezione, ha trasmesso una relazione limitata all'istanza cautelare, esprimendosi per il rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Opposizione del Comune e trasposizione in sede giurisdizionale
Il Comune di Napoli ha comunicato di avere notificato il 6 maggio 2024 l'opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita davanti al giudice amministrativo.
La ricorrente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 48 c.p.a. e il ricorso è stato riassunto davanti al T.A.R. Campania – Napoli, Sezione III, con numero di ruolo generale 2460/2024.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione dell'amministrazione e ha rilevato che la trasposizione in sede giurisdizionale era stata perfezionata.
In ragione di tale passaggio, il Consiglio di Stato non ha esaminato né la legittimità delle comunicazioni di irricevibilità né il motivo relativo all'art. 19 della legge n. 241/1990. La controversia dovrà essere trattata nell'ambito del giudizio instaurato davanti al T.A.R. Campania – Napoli.
Conclusioni
Il parere ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione. L'istanza cautelare è stata assorbita, poiché la relativa valutazione compete alla sede giurisdizionale nella quale il ricorso è stato riassunto.
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