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Sentenza

Sentenza del 03/12/2019 n. 31472 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ricevuto avvisi di rettifica IVA e IRAP per gli anni 2002-2004 e aveva presentato istanze di accertamento con adesione. Poiché l'Ufficio non l'aveva invitata a comparire, la contribuente aveva sostenuto che tale omissione violasse l'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 e rendesse illegittimi gli accertamenti. La CTR aveva accolto tale tesi. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione denunciando violazione di legge, sostenendo che l'invito a comparire non costituisce un obbligo dell'Ufficio né un adempimento previsto a pena di invalidità dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo e fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la convocazione del contribuente che presenta istanza di accertamento con adesione è una facoltà discrezionale dell'Ufficio, non un obbligo. L'istanza sospende soltanto per 90 giorni il termine per impugnare l'accertamento, ma non ne determina l'invalidità né impedisce che esso diventi definitivo se non viene impugnato. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 7.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    Norma richiamata quale base degli accertamenti fiscali emessi dall'Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6

    La norma disciplina l'accertamento con adesione. Secondo la Corte, l'invito a comparire del contribuente che abbia presentato istanza non è obbligatorio per l'Ufficio e la sua omissione non comporta l'invalidità dell'accertamento.

  • Codice di procedura civile, art. 327, nella formulazione previgente

    Disciplina il termine lungo per proporre impugnazione. La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, considerando anche la sospensione feriale dei termini.

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1

    Prevede la sospensione feriale dei termini processuali, applicata dalla Corte nel calcolo della tempestività del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 155, comma 1

    Richiamato insieme alla disciplina della sospensione feriale per il computo dei termini processuali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È la disposizione processuale sulla quale l'Agenzia ha fondato la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non obbliga automaticamente l'Ufficio a convocare il contribuente: l'invito è rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
  • La mancata convocazione non rende di per sé nullo o illegittimo l'avviso di accertamento, salvo l'eventuale violazione di ulteriori specifici obblighi previsti dalla legge nel caso concreto.
  • L'istanza di adesione ha principalmente l'effetto di sospendere per 90 giorni il termine per impugnare l'atto; se non si perfeziona l'adesione, il contribuente deve comunque valutare e rispettare il termine per proporre ricorso.
  • L'Ufficio può non attivare il confronto quando ritenga che non vi siano concrete possibilità o opportunità di definizione bonaria, in un'ottica di economia dell'azione amministrativa.
  • La disciplina dell'accertamento con adesione non consente di considerare automaticamente invalido l'accertamento per il solo fatto che il procedimento conciliativo non sia stato avviato o che il contribuente non sia stato convocato.

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