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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16413/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica con due motivi: 1) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per essere già stato giudicato per lo stesso fatto con sentenza del Tribunale di Foggia divenuta definitiva il 16/10/2021; 2) violazione dell'art. 2, lett. i), del d.lgs. n.150/2022 (modifica del regime di procedibilità del delitto di furto), sostenendo l'assenza di querela per il fatto per cui è processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è emersa l'identità del fatto storico tra il precedente processo davanti al Tribunale di Foggia e quello oggetto della sentenza impugnata (medesima condotta di manomissione del contatore tramite magnete che riduceva la registrazione dei consumi di circa il 45%, stesso sopralluogo del 3 gennaio 2013 e medesimo valore dell'energia sottratta). La Corte ha affermato che la presenza di una aggravante formale non decide diversamente quando il fatto materiale sia identico. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per precedente giudicato ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Applicato come norma che preclude un secondo giudizio quando sussiste precedente giudicato; la Corte ha ritenuto che opera se c'è identità del fatto storico (idem factum) anche se nel nuovo giudizio è stata formalmente contestata un'aggravante non presente nel precedente processo.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato in relazione al delitto di furto (modificato nel regime di procedibilità da d.lgs. n.150/2022); la Corte osserva però che, indipendentemente dalle modifiche di procedibilità, nel caso di specie il reato era ancora procedibile d'ufficio e ciò non impedisce l'operatività del precedente giudicato.

  • d.lgs. n.150 del 2022, art. 2 lett. i)

    Citato dal ricorrente per sostenere la mancata querela e il diverso regime di procedibilità; la Corte non ha ritenuto decisivo questo motivo alla stregua del precedente giudicato, in quanto ha dichiarato l'annullamento per ne bis in idem.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005; Corte Cost. n. 200/2016; CEDU Zolotukhin c. Russia; Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022 (PG c. Piccolomo)

    La Corte richiama tali precedenti per confermare il principio che, ai fini del divieto di un secondo giudizio, rileva l'identità del fatto materiale (condotta, evento, nesso causale) e degli elementi essenziali quali tempo, luogo e persona; le aggravanti non contestate nel primo processo non escludono automaticamente la preclusione derivante dal precedente giudicato.

Massime di principio

  • Il divieto di 'ne bis in idem' si valuta sull'identità del fatto materiale (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) e non solo sull'identità della qualificazione giuridica o delle circostanze aggravanti.
  • Una precedente decisione definitiva che abbia riguardato lo stesso fatto storico impedisce un nuovo processo per lo stesso fatto, anche se nel secondo giudizio vengono formalmente contestate aggravanti non oggetto del primo processo.
  • La modifica legislativa che incide sul regime di procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022) non elimina l'effetto del precedente giudicato: bisogna anzitutto verificare se il reato sia procedibile d'ufficio e, soprattutto, se sussiste identità del fatto storico rispetto al primo processo.
  • Quando l'accusa nel secondo processo trae origine dagli stessi atti di accertamento (es. medesimo verbale o sopralluogo) e dalla stessa modalità materiale della condotta, ciò costituisce elemento forte per riconoscere l'identità del fatto ai fini dell'art. 649 cpp.
  • Se si ritiene di trovarsi in una situazione simile, la difesa dovrebbe documentare la corrispondenza storico-materiale tra i fatti (tempistica, luogo, modalità, prove) per far valere la preclusione per precedente giudicato; se invece l'accusa è sostanzialmente diversa sotto il profilo materiale, occorrerà dimostrare tale diversità fattuale.

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