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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50234/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 05/12/2022 che aveva confermato la condanna per cessione di hashish (quantitativo 10 grammi con principio attivo 24%, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva: (1) violazione del diritto di difesa e inutilizzabilità degli accertamenti tecnici sulla sostanza perché la relazione non sarebbe stata depositata nel fascicolo della Procura al momento della notifica dell'avviso di conclusione indagini e sarebbe stata acquisita illegittimamente successivamente; (2) insufficienza della prova in ordine alla cessione di stupefacenti, essendosi osservato solo il passaggio di "qualcosa" e la fuga dell'imputato, senza riscontri decisivi; (3) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) errata valutazione del trattamento sanzionatorio e rigetto delle circostanze attenuanti generiche pur in presenza di una personalità non pericolosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione dell'acquisizione della consulenza tossicologica la Corte ha ritenuto che la relazione non fosse nel possesso della Procura alla data della notifica dell'avviso di conclusione indagini e pertanto il regime di cui all'art. 415-bis c.p.p. non trovava applicazione; l'elaborato è stato richiesto successivamente dai pubblici ministeri, l'autorità giudicante ha disposto l'escussione del consulente ex art. 507 c.p.p. in contraddittorio e, a seguito di tale escussione, la consulenza è stata regolarmente acquisita. Il motivo sulla insufficienza della prova è stato dichiarato generico e infondato: la sentenza di merito ha documentato l'osservazione degli operanti (passaggio dello stupefacente, consegna a Massafra, occultamento negli slip e ritrovamento dell'ovulo) e la fuga di Valentino come elemento corroborante. Il ricorso relativo alla tenuità del fatto ex art. 131-bis è stato ritenuto manifestamente infondato in considerazione del numero di dosi (circa 98) e delle modalità di occultamento, indici di gravità e di possibile abitualità. Anche il rilievo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto generico: il giudice di merito ha motivato il rifiuto con precedenti vicini nel tempo che denotano ripetizione di condotte illecite. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Riferimento ai principi del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, pur evocata la questione, il diritto di difesa sia stato garantito con l'escussione del consulente in contraddittorio

  • Codice di procedura penale, art. 415-bis

    La Corte ha escluso l'applicazione automatica del regime previsto per atti irripetibili perché, nel caso concreto, l'accertamento era ripetibile e la relazione non era in possesso della Procura al momento della notifica dell'avviso di conclusione indagini

  • Codice di procedura penale, art. 430

    La Corte territoriale aveva richiamato l'art. 430 (indagini successive al decreto che dispone il giudizio) ma la Cassazione ha osservato che quell'inquadramento era inesatto; nondimeno l'acquisizione successiva della consulenza è stata considerata comunque ritualmente avvenuta

  • Codice di procedura penale, art. 507

    Il giudice ha legittimamente disposto l'escussione del consulente tecnico in udienza, in contraddittorio, per permettere l'acquisizione della consulenza e tutelare il diritto di difesa

  • Codice di procedura penale, art. 191, comma 2

    Richiamato in relazione all'eccezione di inutilizzabilità; la Corte ha valutato la questione alla luce della disciplina sugli atti da acquisire e sulla ripetibilità degli accertamenti

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma che qualifica e sanziona la cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie in ragione delle modalità, del quantitativo e degli elementi probatori raccolti

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa perché il quantitativo (circa 98 dosi) e le modalità di occultamento indicano gravità e possibile abitualità, inidonee a far scattare la tenuità

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop)

    Richiamata per consolidare il principio secondo cui quantità e modalità di spaccio rilevano ai fini dell'esclusione della tenuità

Massime di principio

  • La disciplina sull'inutilizzabilità degli atti (art. 415-bis c.p.p.) si applica agli atti irripetibili in possesso della Pubblica Procura al momento della notifica dell'avviso di conclusione indagini; se l'accertamento è ripetibile e la consulenza viene acquisita in contraddittorio mediante l'escussione del consulente ex art. 507 c.p.p., la successiva acquisizione è regolare e non comporta violazione del diritto di difesa
  • L'opposizione alla acquisizione di una consulenza non impedisce che il giudice la esamini oralmente in contraddittorio: l'escussione del consulente in udienza è lo strumento per rimediarne l'eventuale pregiudizio alla difesa
  • La prova della cessione di stupefacenti può essere fondata su osservazioni dirette degli operanti, sul ritrovamento dello stupefacente presso l'acquirente e su elementi comportamentali (es. fuga) che hanno efficacia corroborante; la mancanza di denaro o l'osservazione di un 'passaggio' non necessariamente rende priva di fondamento la ricostruzione se sussistono ulteriori riscontri
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando il quantitativo, la frammentazione in dosi e le modalità di occultamento indicano una gravità non compatibile con la tenuità e possono essere indizi di abitualità; la valutazione è rimessa al giudice di merito e richiede una motivazione puntuale
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale: il loro mancato accordo non determina automaticamente vizio di motivazione a meno che il difensore non illustri indicatori concreti e specifici capaci di incidere sulla valutazione globale della personalità e della pericolosità sociale
  • In sede difensiva è importante tempestivamente contestare l'acquisizione di atti e documenti non depositati nei termini, indicando con precisione la natura dell'atto (irripetibile vs ripetibile) e chiedendo, se necessario, l'escussione del consulente in contraddittorio per evitare l'inammissibilità della doglianza

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