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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31812/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la pena del lavoro di pubblica utilità, sostitutiva di due anni di reclusione, disponendo il ripristino dell'intera pena detentiva originariamente inflitta. La decisione era fondata sulle comunicazioni dell'U.E.P.E. relative all'interruzione dell'attività presso un primo ente, attribuita alla volontà del condannato e alla successiva dichiarazione di incompatibilità dell'ente, nonché alla revoca della disponibilità da parte di un secondo ente per comportamenti oppositivi del condannato. Il ricorrente deduceva, con tre motivi, l'erronea applicazione dell'art. 66, primo comma, della legge n. 689 del 1981, sostenendo che avrebbe già svolto 669 delle 1460 ore complessivamente previste e che, pertanto, non avrebbe dovuto essere ripristinata integralmente la pena detentiva; censurava inoltre l'omessa motivazione sulla possibilità di applicare, in luogo della detenzione, una sanzione sostitutiva più grave, quale la detenzione domiciliare; infine denunciava il vizio di motivazione per l'omesso esame della memoria difensiva, depositata prima dell'udienza camerale, nella quale aveva rappresentato di essersi attivato per individuare un nuovo ente e aveva prodotto la disponibilità di una cooperativa sociale ad accoglierlo, previa stipula della convenzione con il Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato, in primo luogo, un deficit motivazionale per l'omesso confronto con le deduzioni contenute nella memoria difensiva, relative a circostanze potenzialmente decisive sull'interesse del condannato a completare il lavoro di pubblica utilità. Ha inoltre ritenuto fondati anche gli ulteriori motivi: ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981, nel testo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, la revoca della pena sostitutiva comporta la conversione della parte residua nella pena detentiva sostituita oppure in altra pena sostitutiva più grave. Il giudice deve quindi calcolare la sola pena residua, tenendo conto del periodo di attività già positivamente svolto secondo i criteri di ragguaglio applicabili, e deve motivare la scelta tra il ripristino della pena detentiva e una diversa pena sostitutiva più afflittiva, quando tale opzione sia richiesta. Il Tribunale aveva invece ripristinato l'intera pena di due anni senza considerare l'attività già prestata e senza motivare sull'esclusione di una diversa pena sostitutiva. La causa è stata rinviata al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio, libero nell'esito.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 1, legge n. 689 del 1981

    ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave

    La mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione grave e reiterata degli obblighi può determinare la revoca, ma la conversione deve riguardare la parte residua e può avvenire nella pena detentiva originaria oppure in altra pena sostitutiva più grave. Il giudice deve motivare la scelta della soluzione adottata.

  • art. 71, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 150 del 2022

    La disposizione ha modificato l'art. 66 della legge n. 689 del 1981, attribuendo al giudice il potere discrezionale di convertire la pena sostitutiva revocata nella pena detentiva originaria o in altra pena sostitutiva più grave.

  • art. 58, d.lgs. n. 274 del 2000

    I criteri di ragguaglio richiamati dalla Corte devono essere utilizzati per determinare la pena residua, sottraendo dalla pena complessiva il periodo di positivo svolgimento dell'attività di pubblica utilità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato quale disposizione in base alla quale sono stati riassunti i motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione decide sulla revoca di una pena sostitutiva, deve esaminare le allegazioni difensive che prospettino circostanze potenzialmente decisive o comunque rilevanti per l'esito dell'incidente di esecuzione; l'omesso confronto con tali deduzioni determina un vizio di motivazione verificabile in sede di legittimità.
  • In caso di revoca del lavoro di pubblica utilità per mancata esecuzione o violazione grave e reiterata delle prescrizioni, la conversione deve riguardare soltanto la pena residua, calcolata tenendo conto del periodo di attività già positivamente svolto secondo i criteri di ragguaglio applicabili.
  • Nel sistema risultante dalla modifica dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981, il giudice dispone di una scelta tra il ripristino della pena detentiva sostituita e la conversione in altra pena sostitutiva più grave; quando tale alternativa sia richiesta dal condannato, il giudice deve motivare espressamente le ragioni della soluzione prescelta e dell'eventuale esclusione della diversa pena sostitutiva.
  • Il ripristino integrale della pena detentiva originariamente inflitta, senza detrarre il periodo di positivo svolgimento della pena sostitutiva e senza considerare la possibilità di una pena sostitutiva più grave, viola i criteri di determinazione della pena residua e l'obbligo di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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