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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23621/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha altresì condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/09/2024 del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 6 del D.Lgs. 193/2007. Dal testo emerge che il ricorso contesta la ricostruzione del sistema normativo operata dal giudice di merito, in particolare il rapporto tra la fattispecie penale prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 193/2007 e la fattispecie di mera rilevanza amministrativa di cui all'art. 16 del D.Lgs. 27/2021. Secondo il ricorrente, la disciplina amministrativa dovrebbe operare in rapporto di specialità rispetto alla norma penale; la Corte, invece, ha ritenuto corretta la tesi del giudice di merito, secondo cui la fattispecie amministrativa è configurabile solo se ricorrono tutte le condizioni previste, incluse le prescrizioni e gli adempimenti stabiliti dalla Regione per la macellazione per autoconsumo. Il ricorso è stato quindi reputato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 6 del D.Lgs. 193/2007

    Costituisce la fattispecie penale oggetto di contestazione; la Corte non ne mette in discussione l'astratta applicabilità, ma ritiene infondata la censura sulla relazione con la disciplina amministrativa successiva.

  • art. 16 del D.Lgs. 27/2021

    È la fattispecie di mera rilevanza amministrativa richiamata dal ricorrente; la Corte ribadisce che essa opera solo al ricorrere di tutte le condizioni previste, comprese quelle regionali sulla macellazione per autoconsumo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per giustificare l'ulteriore condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende solo quando non vi sia motivo di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare, in modo non fondato, la ricostruzione del rapporto tra una fattispecie penale e una disciplina amministrativa speciale operata dal giudice di merito, senza evidenziare un vero errore di diritto.
  • Quando una disciplina amministrativa deroga o si affianca a una fattispecie penale, la sua operatività va verificata in modo rigoroso rispetto a tutte le condizioni previste dalla norma, incluse eventuali prescrizioni di fonte regionale richiamate dalla legge statale.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e, ove non risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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