Cassazione Penale, Sentenza n. 7320/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Denuncia che il Giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per la continuazione tra due sentenze, non ha previamente "scorporato" i cumuli operati in sede di cognizione, non ha individuato correttamente il reato piu' grave da porre a base del nuovo computo e non ha quantificato e motivato autonomamente gli aumenti per i reati satellite. Si censura inoltre la sproporzione e l'irragionevolezza dell'incremento di pena attribuito al reato di concussione rispetto agli altri incrementi e all'analoga fattispecie giudicata nella sentenza sub 1).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto fondata la censura per mancato scorporo dei cumuli e per insufficiente motivazione sugli aumenti individuali. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame, dovendo il giudice dell'esecuzione procedere al corretto scorporo, individuare il reato piu' grave e calcolare e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite, valutando la proporzione e il rispetto dei limiti di cumulo (art. 81 c.p.).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato come limite al cumulo delle pene e alla necessità che il giudice verifichi che la nuova determinazione non traduca in un surrettizio cumulo materiale; la Corte richiede che la rideterminazione rispetti i limiti di proporzione tra le pene e i limiti stabiliti dall'art. 81.
Artt. 110, 609 octies, comma 1, 609 bis, 314, 317, comma 2, 62-bis, 61 nn. 2 e 9 cod. pen.
Sono le fattispecie sostanziali oggetto delle due sentenze di merito; la sentenza della Cassazione non discute la qualificazione dei reati ma rileva come essi siano stati cumulati e come il giudice dell'esecuzione debba trattare i rispettivi cumuli ai fini della rideterminazione della pena per continuazione.
Cass. Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010 (Conte)
Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per continuazione tra reati già separatamente giudicati e per i quali siano stati operati cumuli in sede di cognizione deve prima scorporare i reati unificati in continuazione, individuare il reato piu' grave e solo dopo operare autonomi aumenti per i reati satellite.
Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030
Conferma l'obbligo di scorporo e di individuazione ordinata del cumulo giuridico per la corretta graduazione delle sanzioni in sede esecutiva.
Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla)
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845
Ulteriore conferma del modus procedendi: scorporo dei cumuli e determinazione del reato piu' grave come base per gli aumenti.
Cass. Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013 (Sardo)
Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000
Il giudice dell'esecuzione deve dare adeguata motivazione dei singoli aumenti quando risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite.
Cass. Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018 (Mejri)
Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548
Ribadisce l'obbligo motivazionale sugli aumenti distinti e la verifica della proporzione tra le pene.
Cass. Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio)
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316
Conferma l'orientamento sulla necessità di specifica motivazione degli aumenti per i reati satellite in sede esecutiva.
Cass. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Principio di diritto di rango generale: nel reato continuato il giudice deve individuare il reato piu' grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite; il grado di motivazione richiesto e' correlato all'entita' degli aumenti e serve a verificare la proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale surrettizio.
Massime di principio
- Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione tra reati gia' giudicati separatamente, il giudice deve preventivamente 'scorporare' eventuali cumuli riconosciuti in sede di cognizione prima di rideterminare la pena complessiva.
- Occorre individuare tra tutti i reati il piu' grave e porre la sua pena a base del nuovo computo; per gli altri reati (satellite) vanno calcolati aumenti autonomi.
- Gli aumenti per continuazione devono essere motivati singolarmente, in particolare quando sono significativi rispetto a quelli gia' riconosciuti in sede di cognizione; la motivazione deve consentire la verifica della proporzione tra le pene e del rispetto dei limiti dell'art. 81 cod. pen.
- E' vietato realizzare, tramite la rideterminazione della pena per continuazione, un surrettizio cumulo materiale di pene; il giudice deve evitarlo e spiegare il criterio quantitativo adottato.
- Se la motivazione e la procedura di scorporo risultano carenti, l'ordinanza esecutiva e' annullabile con rinvio per nuovo esame.
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