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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27778/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a pretese di natura tributaria. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando la comunicazione limitatamente alle pretese fiscali perché non recava il corretto importo del debito tributario. In appello la commissione tributaria regionale del Lazio aveva invece accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma, dopo averlo notificato alle controparti, non ha provveduto al deposito del ricorso in cancelleria nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.

La decisione

La Corte non esamina il merito della controversia tributaria, perché rileva che il ricorso per cassazione, pur notificato alle controparti, non è stato depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. Tale omissione comporta l'improcedibilità del ricorso. Conseguentemente la Corte condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 oltre spese prenotate a debito, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini previsti determina l'improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

    La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione comporta l'obbligo per l'impugnante di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notifica del ricorso non è sufficiente: il deposito in cancelleria entro il termine di legge è un adempimento essenziale, la cui omissione rende il ricorso improcedibile.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese quando la controparte si è costituita con controricorso, poiché questa ha legittimamente svolto difese che risultano non inutili al momento della notifica.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione fa sorgere, a carico dell'impugnante, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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