Ordinanza n. 239/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Progetto di vita personalizzato redatto dall'Asl di Avellino, prot. del -OMISSIS- contenente l'indicazione di 12,75 ore di trattamento aba, comprensivo di 1 ora mensile di supervisione e 2 ore mensili di parent training, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 25 ore settimanali di terapia aba oltre 3 ore mensili di supervisione e 1 ora a settimana di parent training e la continuità terapeutica; - della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- in quanto lesiva degli interessi del minore e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi; della delibera ASL di AV n. -OMISSIS- in quanto atto presupposto ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età o, in subordine, per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore o in subordine, per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita personalizzato e programma riabilitativo individuale dell’ASL che ha previsto 12,75 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di supervisione e parent training, in luogo del trattamento precedentemente erogato, nonché gli atti presupposti e il PDTA regionale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato e gli atti presupposti dell’ASL di Avellino e della Regione Campania, contestando la riduzione del trattamento cognitivo-comportamentale ABA precedentemente assicurato al minore. In particolare, hanno dedotto l’insufficienza del trattamento previsto, chiedendo il riconoscimento di almeno 25 ore settimanali di terapia ABA, oltre a tre ore mensili di supervisione da parte di un BCBA e un’ora settimanale di parent training, nonché la continuità terapeutica delle medesime figure professionali. La domanda comprendeva l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto alle prestazioni richieste e la condanna dell’ASL all’erogazione diretta o al rimborso delle spese sostenute. La controversia richiede una valutazione specialistica sull’esistenza e gravità della patologia, sull’idoneità del programma contestato e sull’intensità e durata del trattamento concretamente necessario.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, ordinando all’ASL di riattivare tempestivamente il trattamento ABA nella misura di 20 ore mensili, con le medesime modalità precedentemente assicurate. Il Collegio ha ritenuto prevalenti le esigenze di continuità terapeutica e sussistenti gravità e urgenza, poiché la riduzione immediata del trattamento avrebbe potuto interrompere la continuità assistenziale e compromettere l’adeguatezza dei livelli prestazionali necessari alla tutela della salute del minore, considerando l’età e la rilevanza della patologia. La richiesta cautelare relativa alle ulteriori prestazioni — 25 ore settimanali, supervisione e parent training nella misura domandata e per la durata richiesta — non è stata invece definita in via conclusiva, poiché il TAR ha ritenuto necessari approfondimenti tecnici. È stata quindi disposta una CTU per accertare la patologia e la sua gravità, l’idoneità ed efficacia del programma terapeutico contestato e, ove necessario, l’intensità, la durata e le modalità del trattamento ABA, comprese supervisione e parent training, anche valutando lo svolgimento di attività ulteriori in ambito familiare o scolastico. Il CTU è stato inoltre incaricato di verificare preliminarmente la possibilità di un accordo tra le parti sul piano riabilitativo individuale, da recepire con provvedimento espresso e motivato dell’ASL. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 9 febbraio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la tutela cautelare; il TAR ha ravvisato gravità e urgenza e ha adottato una misura interinale di riattivazione del trattamento già erogato.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della consulenza tecnica d’ufficio disposta per acquisire gli approfondimenti specialistici necessari alla decisione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione all’applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 193, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la formula del giuramento del consulente tecnico d’ufficio e per le modalità di deposito della relativa dichiarazione.
art. 192, comma 2, c.p.c.
Richiamato in relazione all’obbligo del consulente di dichiarare l’eventuale necessità di astensione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento per la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.
Massime di principio
- In sede cautelare, la riduzione immediata di un trattamento sanitario-riabilitativo già assicurato a un minore può essere sospesa o neutralizzata quando essa rischi di interrompere la continuità terapeutica e di compromettere, nell’immediatezza, livelli adeguati di tutela della salute, avuto riguardo all’età e alla gravità della patologia.
- Quando la domanda di accertamento del diritto a una prestazione sanitaria e di condanna dell’amministrazione richiede valutazioni specialistiche sull’idoneità, intensità, durata e modalità del trattamento, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio prima di definire il merito della pretesa.
- La misura cautelare può essere limitata alla riattivazione del trattamento già erogato, senza anticipare in via definitiva l’accertamento sulla spettanza di prestazioni ulteriori richieste dall’interessato, ove tale accertamento dipenda da approfondimenti tecnici.
- Nell’ambito di una consulenza tecnica relativa a un piano riabilitativo individuale, il giudice può incaricare il consulente di verificare preliminarmente la possibilità di un accordo tra amministrazione e interessati, ferma la prosecuzione degli accertamenti peritali qualora il tentativo conciliativo non abbia esito.
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