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Sentenza

Sentenza n. 29/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vasto n. 377/2024, depositata e resa pubblica il 18.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 600/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.01.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.10.2025.

Giustizia amministrativa202500473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. La sentenza era stata notificata al Ministero con attestazione di conformità e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Il Ministero ha contestato l’ammissibilità o fondatezza dell’azione sostenendo che la ricorrente non aveva formulato un’espressa domanda di esecuzione, ma si era limitata a notificare la sentenza. Il giudizio ha inoltre riguardato le modalità di esecuzione del giudicato, l’applicabilità del termine di 120 giorni e la possibilità di nominare un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di carta del docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori di legge secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio ha ritenuto infondata la deduzione ministeriale relativa alla mancata diffida o domanda espressa di adempimento, poiché l’art. 114, comma 1, c.p.a. consente di proporre l’azione di ottemperanza anche senza previa diffida. Ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie, precisando che non è necessaria la formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, affinché provveda entro un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l’importo contenuto e la produzione di interessi prevista dal titolo giudiziale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida; pertanto non è necessaria una preventiva intimazione ad adempiere all’amministrazione.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica, con gli opportuni adattamenti, anche all’ottemperanza di sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    Le somme riconosciute dal giudicato a titolo di beneficio per l’aggiornamento e la formazione del docente devono essere accreditate sul conto della carta elettronica del docente.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica e può essere esclusa quando, in relazione all’importo contenuto e alla maturazione degli interessi, non ne ricorrano i presupposti.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    L’amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente o trasmettere gli atti all’organo competente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida o preventiva intimazione ad adempiere all’amministrazione, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza; ai fini di tale giudizio non è necessaria la formula esecutiva sul titolo, in base all’art. 115, comma 3, c.p.a.
  • Quando il giudicato riconosce un beneficio economico da erogare mediante uno specifico strumento amministrativo, l’ottemperanza deve realizzarsi attraverso le modalità corrispondenti a quelle stabilite dal titolo giudiziale, compreso l’accredito sulla carta elettronica del docente.
  • L’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato adducendo genericamente la competenza di un diverso organo centrale del medesimo apparato ministeriale; deve assicurare il coordinamento interno e l’adozione dell’atto da parte dell’organo competente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza, con fissazione di un termine ulteriore per l’intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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