Cassazione Penale, Sentenza n. 24162/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, riformando l'assoluzione pronunciata dal GUP, aveva ritenuto Danilo Montisci, Gabriele Pitzianti e Mariano Pitzianti responsabili del reato previsto dall'art. 479 cod. pen. I motivi di impugnazione comprendevano, a vario titolo: censura di inammissibilità dell'appello del PM per genericità; violazione del principio devolutivo; vizio di motivazione e violazione di legge per aver riformato l'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria (giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato); omissione di valutazione della memoria difensiva ex art. 121 c.p.p.; contestazione della valutazione delle prove e presunto travisamento dei fatti; per Mariano censure aggiuntive sull'illeggibilità della delega del depositante dell'appello e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; per Gabriele il profilo principale riguardava la mancata considerazione del carattere minimo del contributo materiale (ruolo di mero ausiliario).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Danilo Montisci e di Mariano Pitzianti, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto a Gabriele Pitzianti, la Corte ha ritenuto non inammissibile il motivo relativo al minimo contributo ma, constatata l'estinzione del reato per prescrizione (considerando 103 giorni di sospensione), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti perché il reato è estinto per prescrizione (fatti del 23/04/2016 prescritti il 03/02/2024; fatti del 30/04/2016 prescritti il 10/02/2024).
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
Norma incriminatrice per la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili dalla Corte d'appello; rappresenta il reato materiale contestato.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Secondo il testo vigente (modificato dal d.lgs. n. 150/2022) l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative in appello è circoscritto alle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado o a quelle acquisite per integrazione probatoria ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p.; non è dunque necessario rinnovare l'esame di testi che abbiano reso dichiarazioni esclusivamente nel corso delle indagini preliminari quando l'appello riformi una assoluzione pronunciata con rito abbreviato.
artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano l'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato; la rinnovazione in appello è richiesta solo se le dichiarazioni sono state acquisite in tali ipotesi.
d.lgs. n. 150 del 2022
Intervento normativo richiamato quale causa della limitazione dell'obbligo di rinnovazione probatoria prevista dall'art. 603 c.p.p.; chiarisce l'ambito applicativo del comma 3-bis.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione sui requisiti dell'atto di impugnazione; invocata per censurare come generica la doglianza sull'illeggibilità della delega che non consentirebbe l'individuazione precisa dei rilievi.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto della valutazione della possibile pronuncia ex art. 129 comma 2; la Corte osserva che in assenza di elementi che giustifichino diversa decisione non è possibile pronunciarsi in tal senso.
art. 114 cod. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla valutazione del carattere minimo del contributo materiale (ruolo di mero ausiliario); la questione è stata ritenuta non assorbente rispetto alla prescrizione che ha determinato l'annullamento nei confronti del ricorrente interessato.
Massime di principio
- Se il giudizio di primo grado è stato celebrato con rito abbreviato, l'appello che riforma l'assoluzione non è obbligato a rinnovare l'esame di testi che hanno reso dichiarazioni esclusivamente nel corso delle indagini preliminari, alla luce dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. come modificato dal d.lgs. n. 150/2022.
- Le doglianze sulla presunta genericità o irregolarità dell'atto di impugnazione (es. delega illeggibile) sono inammissibili se non riportano elementi precisi e specifici che consentano al giudice di individuare il vizio e di esercitare il relativo sindacato; occorre rispettare i requisiti formali dell'art. 581 c.p.p.
- L'omessa considerazione di una memoria difensiva non comporta automaticamente nullità: chi deduce l'omessa valutazione deve indicare nel motivo di impugnazione quale argomento decisivo sia stato omesso e il nesso tra la mancata considerazione e la pretesa nullità, altrimenti la censura è generica.
- La Corte di cassazione è limitata nel sindacato sulla valutazione delle prove: non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito se la motivazione è logicamente e giuridicamente corretta.
- La prescrizione può estinguere il reato anche dopo la pronuncia di merito e, se accertata, può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza rispetto al soggetto interessato; è necessario considerare sospensioni e periodi utili al calcolo dei termini.
- La domanda di riconoscimento del carattere minimo del contributo materiale (ruolo di ausiliario) necessita di elementi probatori e argomentativi specifici; se manca tale istruttoria o elementi favorevoli, la questione può risultare assorbita dall'accertamento della prescrizione.
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