Cassazione Civile, Ordinanza n. 31917/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia origina da una sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'odierna ricorrente avverso una decisione del Tribunale, ritenendo altresì inescusabile il ritardo e rigettando l'istanza di rimessione in termini. In cassazione la ricorrente ha proposto un ricorso descritto dalla Corte come confuso e farraginoso nella ricostruzione dei fatti e nell'esposizione dei motivi. La Suprema Corte ha tuttavia individuato, a voler superare tale difetto, quattro possibili censure: nullità della sentenza per mancanza di sottoscrizione del giudice; nullità per pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. senza allegazione al verbale d'udienza; impossibilità di rilevare d'ufficio la decadenza dall'impugnazione; erroneo rigetto dell'istanza di rimessione in termini. La ricorrente ha chiesto la decisione nonostante la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la confusione dell'atto impedisse di comprendere la contesa e le doglianze; inoltre ha osservato che, anche a voler isolare le singole censure, esse sarebbero comunque inammissibili: la ricorrente non ha dimostrato la propria abilitazione al patrocinio cassazionistico; la valutazione sulla scusabilità del ritardo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; la tardività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio, con conseguente inammissibilità della censura svolta sul punto. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva delle intimate. La ricorrente è stata inoltre condannata alla sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e alla previsione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato per indicare l'autodifesa della ricorrente nel giudizio di legittimità
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la proposta di definizione accelerata del ricorso, poi confermata dalla decisione
art. 281 sexies c.p.c.
richiamato come una delle censure prospettate, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 360 bis c.p.c.
richiamato in relazione all'inammissibilità della censura contro un principio di diritto pacifico, in particolare sulla rilevabilità d'ufficio della tardività
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, perché la decisione ha confermato la proposta di definizione accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti e dei motivi è così confusa e frammentaria da impedire l'individuazione della controversia e delle doglianze.
- La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, sicché è inammissibile la censura che pretende di escluderne la rilevabilità officiosa.
- La valutazione sulla scusabilità del ritardo ai fini della rimessione in termini costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio denunciabile.
- Chi propone ricorso in cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e chiarezza dell'atto; in caso contrario il ricorso può essere dichiarato manifestamente inammissibile.
- Quando la decisione di legittimità conferma una proposta di definizione accelerata, può essere applicata la sanzione processuale prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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