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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38207/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza presentata il 12/12/2023 volta all'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il motivo di ricorso in cassazione sosteneva che il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 95 non decorre dalla pronuncia del dispositivo della Corte di cassazione ma dalla effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, della formazione del giudicato (ossia dalla pubblicazione integrale/motivazione dell'ordinanza).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che il termine di trenta giorni di cui all'art. 95 d.lgs. 150/2022 decorre dall'irrevocabilità della sentenza; quando è stato proposto ricorso per cassazione, l'irrevocabilità coincide con la pronuncia dell'ordinanza o sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso (nel caso di specie: ordinanza della Corte di cassazione n. 45795 del 24/10/2023). Poiché l'istanza era stata presentata il 12/12/2023 oltre il termine di trenta giorni, l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività è stata ritenuta corretta. Il ricorso è dunque respinto e alla ricorrente è stato addebitato l'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza

    La Corte interpreta la norma in senso letterale: il termine per proporre l'istanza è perentorio e decorre dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; se è stato proposto ricorso per cassazione, l'irrevocabilità coincide con la pronuncia che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato come norma procedurale competente per la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive.

  • art. 648, comma 2, ultimo periodo, c.p.p.

    Stabilisce che, quando è proposto ricorso per cassazione, l'irrevocabilità della sentenza coincide con la pronuncia dell'ordinanza o sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso; la Corte lo applica per fissare il momento iniziale del termine di trenta giorni.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per disporre l'onere delle spese del procedimento a carico della parte che ha proposto ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il termine per proporre l'istanza ex art. 95 d.lgs. 150/2022 è perentorio e decorre dall'irrevocabilità della sentenza; non dalla 'conoscenza soggettiva' dell'imputato.
  • Se è stato proposto ricorso per cassazione, l'irrevocabilità coincide con la pronuncia (ordinanza/sentenza) che respinge o dichiara inammissibile il ricorso; pertanto il calcolo dei 30 giorni deve partire da quella data.
  • La tempestiva comunicazione/fissazione dell'udienza in Cassazione è considerata sufficiente a tutelare il diritto del ricorrente alla conoscenza dell'esito; non prevale quindi l'argomento basato sulla successiva pubblicazione integrale della motivazione.
  • In situazioni analoghe, per evitare l'inammissibilità, il difensore deve calcolare i termini a partire dalla data della pronuncia della Corte di cassazione che definisce il ricorso (anche se motivazione completa è successiva) e depositare l'istanza entro trenta giorni presso il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
  • La presentazione tardiva comporta l'inammissibilità dell'istanza e l'addebito delle spese di procedimento ex art. 616 c.p.p.

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