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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36835/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la decisione della I Sezione della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 26002 del 08/04/2022 (depositata 06/07/2022), ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 22/09/2021 relativa all'unificazione in continuazione di reati giudicati con due sentenze d'appello (omicidio aggravato di Pino Puglisi e reati collegati alla cosiddetta "strage di Firenze"). Il ricorrente deduce che la Corte di Cassazione avrebbe errato ritenendo che la continuazione tra reato associativo e reati "fine" fosse esclusa perché tali reati non erano programmabili all'atto costitutivo dell'associazione; in particolare censura un presunto errore di fatto nella motivazione della Corte, sostenendo che la sua adesione al sodalizio e tutti i fatti contestati siano successivi al 1993, ossia dopo l'elaborazione della cd. "strategia della tensione", e che quindi i reati avrebbero fatto parte del programma criminoso già al momento della sua adesione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato la distinzione tra errore di fatto (errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.) e valutazioni giuridiche o di merito non sindacabili con quel rimedio. Ha ritenuto che non si sia verificata una svista percettiva nella lettura degli atti, ma una valutazione giuridica circa la rilevanza degli "obiettivi iniziali" dell'associazione rispetto a obiettivi successivamente elaborati (cd. strategia della tensione). Ne è conseguito che la censura proposta non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 625-bis. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi (svista o equivoco) negli atti del giudizio di legittimità; non è invece lo strumento per censurare valutazioni giuridiche o di merito e interpretazioni delle risultanze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, come concretamente applicato con l'assegnazione di euro 3.000,00.

  • art. 575 c.p.

    Norma sostanziale relativa all'omicidio, citata nell'ambito dei reati oggetto delle sentenze di merito (omicidio aggravato di Pino Puglisi).

  • art. 577 c.p.

    Norma sostanziale relativa alla detenzione e porto illegale di armi, richiamata tra i reati collegati all'omicidio.

  • art. 419 e art. 422 c.p.; art. 7 d.l. n. 152/1991

    Norme in materia di devastazione, saccheggio e strage, citate con riferimento alla cosiddetta "strage di Firenze".

  • art. 41-bis ord. pen.

    Richiamato nella sentenza come fattore che, insieme ad arresti e condanne di vertici, ha contribuito al mutamento della strategia del sodalizio (verso finalità terroristiche), ossia elemento storico-fattuale rilevato per distinguere gli obiettivi iniziali dell'associazione da quelli successivi.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non è idoneo a contestare valutazioni giuridiche o ricostruzioni del giudice di merito.
  • Per ritenere la "continuazione" tra reato associativo e reati fine occorre verificare che i reati fine fossero parte del programma criminoso gia' all'atto della costituzione dell'associazione: obiettivi successivamente elaborati, a seguito di eventi nuovi, non necessariamente integrano la continuità con il programma iniziale.
  • Quando si contesta la temporalità o la portata dell'adesione al sodalizio, la difesa deve produrre elementi processuali specifici e diretti che dimostrino una percezione errata o documentale della data di adesione o del programma associativo, altrimenti la censura rischia di essere inquadrata come sindacato di merito.
  • Il giudice dell'esecuzione (o del merito) deve motivare logicamente il nesso tra adesione all'associazione e la realizzazione dei reati fine; una motivazione carente può legittimare interventi di legittimità, ma la censura deve restare nel perimetro dei vizi ammessi dal rimedio invocato.
  • Le mutate strategie del sodalizio (es. "strategia della tensione") sono fattori storici rilevanti per delimitare gli obiettivi iniziali e quelli successivi dell'associazione; tali elementi possono precludere la qualificazione automatica della continuazione se risultano estranei al programma originario.
  • Se un ricorso straordinario è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; va valutato il rischio finanziario prima di proporre rimedi manifestamente infondati.

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