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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30329/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma (art. 310 c.p.p.) che, ribaltando il G.I.P. di Velletri, aveva applicato a Scifoni la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per plurimi furti aggravati (artt. 81, cpv., 624, 625 c.p.) commessi a Velletri: il ricorrente deduceva violazione di legge processuale e illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e mancata motivazione circa le esigenze cautelari (concreto e attuale pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p.). Il Tribunale del riesame aveva fondato la misura su informative, immagini video di videosorveglianza che avrebbero ritratto lo Scifoni, il ricorso del modus operandi comune, la disponibilità dell'autovettura ripresa e il rinvenimento nell'auto, al momento di un arresto successivo, di monete, gettoni e di un grosso cacciavite utile allo scasso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi richiamando le investigazioni (dichiarazioni dei testi, fotogrammi di videosorveglianza, riscontro materiale — cacciavite e monete rinvenute nell'auto in uso all'indagato) e che la valutazione circa il pericolo di reiterazione fosse congruamente fondata sulla personalità dell'indagato, sulle modalità e sulla reiterazione dei fatti. La Corte ha altresì ritenuto ammissibile l'utilizzo, in sede di appello cautelare proposto dal P.M., di elementi 'nuovi' purché rientranti nel devolutum e valutati nel rispetto del contraddittorio. Conseguentemente è stata confermata l'ordinanza del Tribunale di Roma che disponeva gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    regime di devoluzione al tribunale in materia cautelare

    Usato come base per l'intervento del tribunale del riesame a seguito dell'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del G.I.P.; la Corte ricorda i limiti della cognizione di legittimità rispetto a questo rimando

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    pericolo di reiterazione del reato

    Interpretato in senso conforme alla giurisprudenza: il pericolo deve essere concreto e attuale (prognosi sulla continuità del periculum libertatis), non richiede l'imminenza di una specifica occasione delittuosa

  • artt. 81, cpv.; 624; 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p.

    contestazione dei reati di furto aggravato e concorso materiale

    Descrivono la fattispecie materiale per cui sono stati ritenuti i gravi indizi a carico dell'indagato

  • art. 444 e ss., c.p.p.

    Richiamato perché lo Scifoni, per un episodio analogo, aveva patteggiato una pena breve; la Corte ritiene tale elemento recente idoneo a confermare l'attualità del pericolo di reiterazione

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese del procedimento in cassazione

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso

  • art. 127 c.p.p.

    regole sul procedimento camerale e termini

    Richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata: la produzione di elementi 'nuovi' in sede di appello cautelare è ammessa purché rispettato il contraddittorio e i limiti del devolutum

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di legittimità e di congruità della motivazione; non può rivedere i fatti e il 'peso' degli indizi come fa il giudice del merito.
  • In appello cautelare proposto dal P.M. è possibile introdurre elementi probatori 'nuovi' (preesistenti o sopravvenuti) purché rientrino nel perimetro del devolutum e sia garantito il contraddittorio, anche con adeguati termini difensivi.
  • La sussistenza dei gravi indizi può essere fondata su elementi indiziari concatenati (videosorveglianza, corrispondenza del modus operandi, disponibilità del veicolo, riscontri materiali come strumenti atti allo scasso o monete rinvenute) purché la motivazione espliciti il nesso logico.
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) richiede una prognosi concreta e attuale basata su personalità, modalità del fatto e contesto: non è necessario dimostrare l'esistenza di una specifica occasione imminente per delinquere.
  • Una condanna o patteggiamento recente per fatti analoghi è elemento che può rafforzare la valutazione di attualità del pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari.
  • Chi contesta il riconoscimento fotografico o video deve proporre censure specifiche e circostanziate; osservazioni generiche sul carattere 'congetturale' dell'argomentazione del giudice del merito sono frequentemente ritenute insufficienti in Cassazione.

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