Cassazione Civile, Ordinanza n. 17110/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso del credito IVA per l’anno 2016 richiesto da una società che aveva cessato o comunque interrotto l’attività economica secondo la ricostruzione del giudice di merito. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della società, ritenendo rilevante un precedente scambio con l’Amministrazione e valorizzando il mancato seguito dato all’istanza di rimborso, oltre a ritenere che la comunicazione del 15.5.2019 integrasse un riconoscimento del debito. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza attribuito alla missiva del 15.5.2019 il valore di riconoscimento del debito, quando essa sarebbe stata solo una richiesta di documenti e, soprattutto, per aver ritenuto inesistente o inefficace la risposta dell’Ufficio all’interpello; 2) violazione degli artt. 30, comma 2, e 38-bis, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il diniego non dipendeva dalla disciplina della cessazione dell’attività ma dalla mancata operatività della società e dalla mancanza di esercizio di attività rilevante ai fini IVA; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla mancata prova, da parte della contribuente, dei presupposti del rimborso; 4) nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e il terzo motivo; ha accolto il secondo motivo solo nei limiti in cui censurava l’erronea esclusione del rilievo della contestazione dell’Ufficio sulla mancanza di esercizio di attività ai fini IVA, rigettandolo per il resto; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto decisiva l’omessa considerazione della risposta negativa all’interpello e ha ribadito che, nel giudizio di rimborso, grava sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa. Ha inoltre precisato che il diniego non può fondarsi meccanicamente sulle soglie di non operatività previste dall’art. 30 l. n. 724/1994, dovendosi però comunque verificare l’effettivo svolgimento di un’attività economica ai fini IVA. Rimessa al giudice del rinvio anche la domanda relativa alle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico decisivo, discusso tra le parti, non sia stato esaminato; il semplice omesso esame di singoli elementi istruttori non basta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette del tutto di provvedere sulla domanda o sull'eccezione; nel caso concreto la doglianza è stata riqualificata in termini di omessa motivazione.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia presuppone la totale mancanza di decisione sulla questione devoluta al giudice.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve esistere e non essere solo apparente, perplessa o incomprensibile; la sua mancanza integra nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo sufficiente e intellegibile.
art. 30, comma 2, l. n. 724/1994
La disciplina delle società non operative non può essere utilizzata per negare automaticamente il rimborso IVA; dopo la giurisprudenza unionale va esclusa la preclusione fondata solo sulle soglie di operatività, fermo restando il controllo sull’effettivo svolgimento di attività economica.
art. 38-bis, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
L’interruzione dell’attività può determinare una situazione di rischio che giustifica richieste istruttorie dell’Amministrazione in caso di rimborsi superiori alla soglia prevista.
artt. 4 e 5 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati per sostenere la carenza di attività rilevante ai fini IVA, quale ragione del diniego di rimborso.
D.lgs. n. 156/2015, art. 1
La risposta scritta e motivata dell’Amministrazione all’interpello vincola gli organi dell’Amministrazione con riferimento alla questione oggetto dell’istanza e al solo richiedente; la decisione impugnata ha omesso di valutarne correttamente la portata.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il silenzio dell’Amministrazione su una richiesta di rimborso assume il significato di rifiuto tacito impugnabile.
art. 167 direttiva 2006/112/CE
Osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle.
art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE
Non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA per il solo mancato raggiungimento di soglie di ricavi previste dalla normativa nazionale.
art. 385, comma 3, c.p.c.
La regolazione delle spese del giudizio di cassazione e della fase cautelare è rimessa al giudice del rinvio nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio introdotto contro il diniego di rimborso tributario, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito che chiede di recuperare.
- L’omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; non è sufficiente dedurre il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori se il fatto principale è stato comunque valutato.
- La risposta dell’Amministrazione a un interpello deve essere considerata nella sua effettiva portata decisoria; il giudice di merito non può attribuire a un atto il valore di riconoscimento del debito o di mancato riscontro se dagli atti risulta una risposta espressa.
- Il diniego di rimborso IVA non può essere fondato in via automatica sulla disciplina interna delle società non operative, dovendosi verificare in concreto se il soggetto abbia comunque svolto un’attività economica rilevante ai fini IVA.
- La disciplina nazionale che condiziona o esclude il diritto alla detrazione/rimborsi IVA per il solo mancato raggiungimento di soglie economiche deve essere interpretata e, se necessario, disapplicata in conformità al diritto unionale, salvo che l’assenza di operazioni o l’abuso/frode siano dimostrati dall’Amministrazione.
- Se il giudice accoglie una doglianza di omessa motivazione o di omesso esame decisivo, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito rivaluti i fatti e i presupposti della pretesa tributaria.
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