Sentenza n. 2035/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 1376/2025, relativa alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali e al pagamento di interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari TFS)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che l'INPS non aveva integralmente eseguito la sentenza n. 1376/2025. Tale sentenza aveva imposto la rideterminazione del TFS mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, il pagamento delle differenze dovute, detratte le somme già corrisposte, nonché della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. In particolare, per due ricorrenti risultava inizialmente riliquidata soltanto la sorte capitale, senza interessi e rivalutazione; gli altri ricorrenti non avevano ricevuto alcun pagamento. Nel corso del giudizio l'INPS ha documentato l'esecuzione della sentenza e il pagamento delle somme, inclusi gli interessi. I ricorrenti hanno quindi confermato l'integrale soddisfacimento della pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'INPS alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l'INPS ha integralmente eseguito il titolo giudiziale e pagato tutte le somme dovute, cosicché la pretesa sostanziale è stata interamente soddisfatta. Il giudice ha tuttavia rilevato, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza virtuale dell'INPS: il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso dimostrava infatti che, al momento dell'introduzione del giudizio, sussisteva una posizione debitoria dell'Istituto rispetto al titolo da ottemperare. Le spese sono state pertanto poste a carico dell'INPS, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta né l'astreinte, essendo intervenuta l'esecuzione integrale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza precedente.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
art. 91 c.p.c.
Consente di porre le spese a carico della parte virtualmente soccombente quando la materia del contendere cessa per soddisfacimento sopravvenuto della pretesa.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Prevede i sei scatti stipendiali da includere nella base di calcolo del TFS, secondo quanto stabilito nel titolo giudiziale oggetto di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione dei compensi, facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo e il pagamento delle somme dovute intervenuti nel corso del processo comportano la cessazione della materia del contendere, perché viene meno la pretesa sostanziale azionata.
- Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può valutare la soccombenza virtuale ai fini delle spese, verificando se al momento dell'introduzione del giudizio sussistesse l'inadempimento dell'amministrazione.
- L'integrale adempimento sopravvenuto rende non necessarie le misure tipiche dell'ottemperanza, quali la nomina del commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte, se la pretesa del ricorrente è stata completamente soddisfatta.
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