Sentenza n. 489/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 230/2024, depositata e resa pubblica il 22.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 384/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 230/2024 e mancato pagamento delle somme ivi liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alla rifusione parziale delle spese di lite. La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme dovute e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, oltre all'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi sia il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione sia il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza del Tribunale di Ancona, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza del TAR ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata invece respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto per l'inosservanza del giudicato è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite sono state distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
La disciplina della distrazione delle spese prevista dal codice di procedura civile è stata applicata nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell'assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, salvo quanto già corrisposto.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza di ottemperanza per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, quale misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non spetta automaticamente per il ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente a favorire l'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 6542/2026 - Roma, Sezione 3B
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 1040/2026 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 1627/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 394/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 395/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 397/2026 - Latina, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →