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Sentenza

Sentenza n. 14506/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 1660 del 13/11/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1660/2024 del Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad attribuirle il beneficio. Nonostante la notificazione del titolo ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che l'Amministrazione risultava ancora inadempiente. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per i tre anni scolastici indicati, per complessivi euro 1.500,00, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale fase sostitutiva, il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine ministeriale e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Il Collegio ha escluso, allo stato, la condanna a penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto per tre anni scolastici nella misura nominale di euro 500,00 per ciascun anno.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, può essere promossa l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato che impone l'attribuzione di un beneficio determinato consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione entro un termine specifico, individuando puntualmente la prestazione dovuta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare, previa richiesta della parte interessata, dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora non è automatica: il giudice può escluderla allo stato e riservarne l'eventuale applicazione a una successiva fase, in caso di perdurante inottemperanza e previa richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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