Cassazione Penale, Sentenza n. 14723/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. dopo la condanna per il furto di una bicicletta di proprietà di Tacke Frank, asportata dal carrello-appendice dell'autovettura parcheggiata. Si contestava che la condotta non fosse abituale (il ricorrente è incensurato) e che il fatto fosse di speciale tenuità: la bicicletta fu rapidamente restituita al proprietario individuato grazie alla collaborazione del ricorrente. Si invoca inoltre la nuova formulazione dell'art. 131-bis introdotta dal d.lgs. 150/2022 (riforma "Cartabia"), che ha modificato i presupposti dell'istituto prevedendo come criterio la pena minima non superiore a due anni e valorizzando il comportamento successivo al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, statuendo che l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Motivazione: la condotta non è abituale (assenza di precedenti), il fatto è di speciale tenuità (furto limitato di una bicicletta) e vi è stata pronta restituzione e collaborazione post-reato, elementi considerati rilevanti alla luce della riforma normativa; pertanto è stata riconosciuta l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha interpretato che, dopo la riforma, il riconoscimento dell'istituto prescinde dalla pena massima e richiede che la pena minima non superi i due anni; vanno valutati anche elementi soggettivi e successivi al reato (es. collaborazione, restituzione) e l'assenza di abitualità per riconoscere la speciale tenuità e l'esclusione della punibilità.
d.lgs. 150/2022 (riforma "Cartabia"), art. 1 lett. C)
Ha riformulato l'art. 131-bis introducendo come presupposto la pena minima non superiore a due anni e valorizzando il comportamento successivo al reato quale elemento di valutazione per l'applicazione dell'istituto.
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis dopo la riforma, occorre verificare che la pena minima prevista per il reato non superi i due anni.
- L'assenza di precedenti penali può essere considerata prova della non abitualità della condotta e favorire il riconoscimento della speciale tenuità.
- La speciale tenuità si valuta in concreto: entità del danno, modalità dell'azione e conseguenze immediate incidono sulla valutazione.
- Il comportamento successivo al reato (restituzione del bene, collaborazione con le indagini) è un elemento rilevante e può determinare l'esclusione della punibilità.
- Se la Corte riconosce che opera l'art. 131-bis e ne deriva l'esclusione della punibilità, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio.
- La difesa dovrebbe documentare tempestivamente la restituzione, la collaborazione e l'assenza di precedenti per massimizzare la possibilità di ottenere l'istituto.
- Reati di maggiore gravità, recidiva o condotte abituali restano ostacoli significativi all'applicazione dell'art. 131-bis anche dopo la riforma.
Testo integrale
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