Sentenza n. 512/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto all’appello principale e all’appello incidentale: della sentenza T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. IV, 5 gennaio 2026, n. 12, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto n. 7 della gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’aggiudicazione a Grifols Italia s.p.a. del lotto n. 7 di una procedura aperta indetta dall’ASP di Ragusa per la fornitura in service di un sistema diagnostico NAT destinato alla rilevazione di HCV RNA, HIV-1-2 RNA e HBV DNA. Roche ha dedotto, con l’appello principale, l’erroneità della sentenza di primo grado e dell’aggiudicazione sostenendo: a) l’incompletezza dell’offerta di Grifols per la mancata indicazione e quotazione dell’ipoclorito di sodio, ritenuto necessario per il funzionamento e la manutenzione del sistema; b) la violazione della lex specialis, che avrebbe imposto l’indicazione dei costi dei reagenti e consumabili; c) l’impossibilità di ritenere offerto gratuitamente il prodotto non menzionato nell’offerta economica; d) l’illegittimità del rigetto dell’istanza di autotutela; e) l’erronea attribuzione a Grifols di quattro punti per il criterio tecnico relativo ai tempi mensili di manutenzione ordinaria, poiché i tempi dichiarati sarebbero stati sottostimati rispetto alle attività manuali risultanti dal manuale d’uso; f) l’applicabilità delle cause di esclusione relative alla presentazione di informazioni incomplete o fuorvianti, anche per la mancata produzione del manuale d’uso. Grifols ha proposto appello incidentale, deducendo a sua volta l’incompletezza dell’offerta di Roche per la mancata indicazione di ipoclorito, etanolo e DNA AWAY, l’erronea attribuzione a Roche dei punteggi relativi ai criteri tecnici n. 1, n. 10 e n. 12 e la necessità della sua esclusione per informazioni parziali e fuorvianti.
La decisione
Il CGARS ha rigettato l’appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto ai primi quattro motivi, il Collegio ha ritenuto che l’art. 16 del disciplinare configurasse l’offerta come riferita al sistema nella configurazione proposta, comprendente i prodotti, tutto il materiale di consumo, gli accessori e quanto necessario per la completa esecuzione dei test e l’uso della strumentazione. La mancata specificazione del costo del singolo materiale di consumo non costituiva quindi causa di esclusione, anche perché non prevista dalla lex specialis come clausola escludente né imposta da una norma primaria. Inoltre, l’ipoclorito era comunque richiamato nel documento relativo alla manutenzione del sistema; qualora tale richiamo fosse stato ritenuto ambiguo o non sufficientemente specifico, la stazione appaltante avrebbe dovuto chiarire il contenuto effettivo dell’offerta mediante soccorso procedimentale. Il chiarimento n. 187 non conduceva a diversa conclusione e la tesi dell’appellante circa l’impossibilità di una fornitura gratuita degli accessori è stata giudicata formalistica. Il quinto motivo, relativo ai quattro punti assegnati a Grifols per i tempi di manutenzione, è stato respinto perché le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesto travisamento, macroscopico errore, illogicità o manifesta irragionevolezza. Le contestazioni di Roche, pur specifiche, esprimevano valutazioni opinabili e non dimostravano tali vizi, anche considerando che il sistema era progettato per minimizzare l’intervento dell’operatore nelle attività di routine. È stato respinto anche il sesto motivo: la mancata produzione del manuale d’uso non aveva effetto invalidante, essendo sufficienti gli elementi già disponibili all’Amministrazione per valutare compiutamente le offerte. Di conseguenza, è stato ritenuto legittimo anche il rigetto dell’istanza di autotutela. L’appello incidentale è divenuto improcedibile poiché il rigetto dell’appello principale ha escluso l’interesse di Grifols a ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. Roche è stata condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi 4.000 euro oltre accessori, in favore dell’ASP e di Grifols.
Norme richiamate
art. 108, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
La procedura era aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 16 del disciplinare di gara
l’offerta si intende riferita al sistema nella configurazione offerta, comprendente la fornitura: dei prodotti, di tutto il materiale di consumo e accessori e tutto quanto necessario per la corretta e completa esecuzione del numero di test annui previsti, tenendo conto anche della scadenza dei reattivi “on board”; dell’uso della strumentazione
La clausola è stata interpretata nel senso di ricomprendere nell’offerta tutto il materiale di consumo e gli accessori necessari, senza imporre, a pena di esclusione, la specificazione del costo di ogni singolo consumabile.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
La disposizione era invocata per sostenere l’esclusione dell’aggiudicataria, ma il giudice ha escluso che fossero ravvisabili informazioni incomplete o fuorvianti idonee a incidere sulla gara.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
La disposizione era richiamata insieme all’art. 95 per sostenere l’esclusione dell’operatore che avrebbe fornito informazioni fuorvianti; il giudice non ne ha ritenuto integrati i presupposti.
art. 101, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per la riproposizione in appello della censura relativa al rigetto dell’istanza di autotutela.
soccorso procedimentale
qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) fosse stata ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante avrebbe dovuto fare ricorso al c.d. “soccorso procedimentale”
Il soccorso procedimentale può essere utilizzato per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica o economica quando la formulazione sia ambigua, senza alterarne il contenuto.
Massime di principio
- Quando la lex specialis configura l’offerta come comprensiva di tutti i prodotti, materiali di consumo e accessori necessari all’esecuzione della prestazione, la mancata indicazione separata del costo di un singolo consumabile non determina l’incompletezza dell’offerta né l’esclusione, salvo che tale indicazione sia espressamente prevista a pena di esclusione da una valida clausola della lex specialis o da una norma primaria.
- La fornitura di un accessorio o consumabile necessario può ritenersi compresa nell’offerta anche se non ne è indicato separatamente il prezzo, quando la disciplina di gara impone un’offerta omnicomprensiva e dagli atti di gara emerga comunque la volontà dell’operatore di includere quanto necessario al funzionamento del sistema.
- Se l’offerta tecnica o economica presenta un’ambiguità chiaribile circa la portata della prestazione offerta, la stazione appaltante deve ricorrere al soccorso procedimentale per accertare la volontà effettiva dell’operatore, senza consentire una modifica sostanziale dell’offerta.
- Le valutazioni della commissione di gara sull’offerta tecnica e sull’attribuzione dei punteggi esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di macroscopici errori di fatto, manifesto travisamento, illogicità o manifesta irragionevolezza; non è consentito al giudice sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.
- La mancata produzione di un documento tecnico, come il manuale d’uso, non determina automaticamente l’invalidità dell’offerta o dell’aggiudicazione quando la stazione appaltante disponga comunque di elementi sufficienti per una valutazione completa e attendibile dell’offerta.
- L’appello incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’esito dell’appello principale elimina il concreto vantaggio che l’appellante incidentale mirava a conseguire.
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