Sentenza n. 2592/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di visto per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza diretta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, a seguito della presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbia soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Il Ministero è stato condannato, in ragione della soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell'amministrazione di un appuntamento funzionale alla presentazione della domanda e all'attivazione del procedimento amministrativo può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l'amministrazione attiva il procedimento nel corso del giudizio sul silenzio, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza dover decidere nel merito l'obbligo di provvedere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l'intervento amministrativo sopravvenuto ha soddisfatto la pretesa del ricorrente, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione.
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