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Sentenza

Sentenza n. 9353/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento: 1) della determina dirigenziale del Direttore Area Sanità e Welfare della Regione Piemonte di data 14 dicembre 2022, n. 2426, recante in oggetto “approvazione elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015”, con relativi allegati; 2) del decreto di data 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente a oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 3) del decreto di data 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, avente a oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 4) se e in quanto necessario, altresì delle intese sancite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché dell''accordo di data 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, per l'attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015, per l'“individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 5) della circolare del Ministero della Salute di data 29 luglio 2019, prot. n. 22413, recante “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 78/2015, come modificato dall''art 1 della l. 145/2018; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato a quelli sopra indicati, ancorché allo stato non noti, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente in relazione all'oggetto di causa.

Giustizia amministrativa202303877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionale piemontese di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e di applicazione del meccanismo di payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determina della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, le intese e l'accordo intervenuti tra Stato, Regioni e Province autonome, nonché la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, deducendo vizi derivanti dall'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il payback sui dispositivi medici e vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è entrata in vigore la disciplina sopravvenuta dell'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento previsto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che il versamento effettuato dalla ricorrente facesse venir meno l'interesse alla definizione del giudizio. Non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta, poiché mancavano gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome, consistenti nell'accertamento e nella comunicazione dell'avvenuto versamento alla segreteria del TAR. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici connessi al superamento dei tetti di spesa e al meccanismo di payback.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali relativi agli importi dovuti dalle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    La disposizione consente di estinguere l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi. La cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti è collegata anche all'accertamento e alla comunicazione dell'avvenuto versamento da parte delle Regioni o Province autonome; in mancanza di tali adempimenti, il giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Consente la trattazione da remoto della camera di consiglio e la comunicazione dell'avviso alle parti circa la possibile definizione in rito.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta, il pagamento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione.
  • La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge presuppone il perfezionamento di tutti gli adempimenti procedurali e comunicativi richiesti dalla disciplina sopravvenuta; in mancanza, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure di merito restano assorbite e non devono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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