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Sentenza

Sentenza n. 4563/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale D'Italia a Casablanca;

Giustizia amministrativa202514333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il rilascio del visto avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione resistente poiché il diniego impugnato era viziato da difetto istruttorio. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha documentato l’intervenuto rilascio del visto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il giudice ha rilevato che il diniego originario era affetto da difetto istruttorio, poiché l’amministrazione disponeva già degli elementi necessari e sufficienti per il rilascio del visto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa consente di dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato in combinato disposto con l’art. 34, comma 5, c.p.a., per la definizione del giudizio conseguente al soddisfacimento della pretesa del ricorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche se l’atto originariamente impugnato non viene formalmente annullato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della domanda alla luce della legittimità dell’atto impugnato.
  • Il diniego di un visto d’ingresso è viziato da difetto istruttorio quando l’amministrazione dispone già degli elementi necessari e sufficienti per il rilascio del visto e omette di considerarli adeguatamente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoria

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