Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13322/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione degli effetti dei seguenti atti: - graduatoria di merito ed elenco dei vincitori relativi alla REGIONE LOMBARDIA, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in data 13/05/2024, relativi alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria” (codice di concorso TRIB) di cui al bando di concorso n.272034 del 24/7/23 (rettificato con atto n.300017/2023 del 24/08/2023 e con atto n.224448 del 9/05/2024), laddove indica in capo alla parte ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto sulla base dell’esito della prova scritta; - atti di approvazione della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori pubblicati in data 13/05/24 relativi alla REGIONE LOMBARDIA; - questionario con l’esito della prova scritta svolta in data 24/11/2023 e conclusa con il punteggio di 21,59 comunicato nell’area “riservata” della parte ricorrente, lesivo laddove reca un quesito errato, incompleto, ambiguo e mal posto nella sua formulazione tanto dall’aver determinato un errore nella risposta e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia al menzionato TEST che in graduatoria finale; - bando di concorso n.272034 del 24/07/23 (e se lesivi i successivi atti di rettifica dello stesso); - regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, laddove lesivo nei confronti di parte ricorrente, per l’accertamento dell’interesse, in capo alla parte ricorrente, all’annullamento del quiz contestato con rivalutazione del punteggio complessivo sia nel test che nella graduatoria di merito per la REGIONE LOMBARDIA, e per la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata a provvedere in tal senso con la conseguente aggiunta di +0,51 punti e rideterminazione del punteggio finale in graduatoria pari a 22,10.

Giustizia amministrativa202407274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria di merito, elenco dei vincitori e punteggio attribuito nella prova scritta del concorso per funzionari dell'Agenzia delle Entrate, con contestazione di un quesito ritenuto errato, incompleto, ambiguo e mal formulato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica nazionale bandita dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di funzionari tributari, concorrendo per la Regione Lombardia. Dopo avere conseguito nella prova scritta il punteggio di 21,59 ed essere stato collocato alla posizione n. 1.674, ha impugnato la graduatoria, l'elenco dei vincitori, il questionario e gli atti presupposti, sostenendo che un quesito fosse errato, incompleto, ambiguo e mal formulato e avesse determinato una risposta erronea e l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante. Ha chiesto la rivalutazione della prova con l'aggiunta di 0,51 punti e la rideterminazione del punteggio finale in 22,10, oltre alla condanna dell'amministrazione ai sensi dell'art. 30 c.p.a. L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il candidato conoscesse il punteggio già dal 30 novembre 2023, e ha contestato nel merito la fondatezza delle censure. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata, ritenendosi corretto il quesito contestato. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente è stato assunto dall'Agenzia delle Entrate a seguito dello scorrimento della graduatoria e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare l'eccezione di tardività né i motivi concernenti la legittimità del quesito, del punteggio e della graduatoria. Il ricorrente, dopo essere stato assunto dall'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità. Il Collegio ha ritenuto tale dichiarazione vincolante in applicazione del principio dispositivo: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte dispone dell'azione e può manifestare il venir meno dell'interesse; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sussiste, infatti, una giurisdizione oggettiva che consenta di accertare l'illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte. La declaratoria è stata resa ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell'attività difensiva svolta.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 30 c.p.a.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione, ma non viene esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riferimento alle memorie depositate dall'amministrazione prima dell'udienza di merito; non è oggetto di autonoma interpretazione decisoria.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando sia chiara e proveniente dal soggetto titolare dell'azione.
  • Il giudice amministrativo, in assenza di uno specifico interesse di parte, non può proseguire d'ufficio il giudizio per accertare in via oggettiva l'illegittimità degli atti impugnati né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.