Cassazione Penale, Sentenza n. 34514/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato condannato per il reato di evasione; impugna la dichiarazione di assenza e la celebrazione del processo in sua assenza contestando la violazione delle norme procedurali (art. 178, lett. c) e art. 420-bis c.p.p.). Sostiene che la sua evasione (25/05/2018) era l'unico fatto contestato e non prova una volontà deliberata di sottrarsi alla conoscenza del processo; denuncia vizi nelle notifiche (decreto di citazione notificato formalmente presso lo studio del difensore e notificato al difensore d'ufficio il 16/11/2020, successivamente al decreto di irreperibilità) e errori nelle date riportate negli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui per legittimare il processo in assenza è necessaria la conoscenza effettiva del procedimento derivante da un provvedimento formale di vocatio in iudicium (decreto di citazione a giudizio) e non dall'avviso di conclusione indagini. Nel caso concreto non sono emersi elementi che dimostrassero la volontà di Djuric di sottrarsi alla conoscenza del processo: vi erano errori nelle indicazioni temporali, l'evasione era avvenuta il 25/05/2018 (non le date indicate in altri atti), il decreto di irreperibilità si fondava su presupposti errati e la citazione a giudizio era stata notificata al difensore solo dopo il decreto di irreperibilità. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per il giudizio.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))
Citato come norma processuale richiamata nella censura; la corte ha esaminato la regolarità delle notificazioni e la loro incidenza sulla celebrazione del processo in assenza
art. 420-bis cod. proc. pen.
Interpretata dalla Corte come norma che impone la conoscenza effettiva del procedimento derivante dalla vocatio in iudicium (decreto di citazione a giudizio) quale condizione per celebrare il processo in assenza dell'imputato, salvo che l'imputato si sia deliberatamente sottratto a tale conoscenza
art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere l'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis) dalla vocatio in iudicium: l'avviso non contiene le informazioni essenziali circa luogo, tempo e natura della udienza e quindi non può sostituire la citazione a giudizio ai fini della conoscenza effettiva
art. 159 cod. proc. pen. (richiamato nel testo come art. 159)
Utilizzato per segnalare la regolarità formale della notifica al difensore d'ufficio; la Corte però osserva che la notifica formale al difensore, notificata successivamente al decreto di irreperibilità, non esclude in sé la mancanza di conoscenza effettiva dell'imputato
Massime di principio
- La celebrazione del processo in assenza dell'imputato è legittima solo se è dimostrabile la sua conoscenza effettiva e reale del provvedimento di vocatio in iudicium (decreto di citazione a giudizio), non basandosi solo sulla regolarità formale delle notifiche
- L'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p. non è equivalente alla citazione a giudizio e non fornisce le informazioni essenziali per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza reale del processo
- Una precedente evasione non costituisce automaticamente prova che l'imputato abbia deliberatamente inteso sottrarsi alla notificazione del successivo procedimento; è necessario valutare elementi probatori specifici che dimostrino la volontà di eludere la conoscenza del processo
- La dichiarazione di irreperibilità e la celebrazione del processo in contumacia richiedono documentazione dettagliata e coerente delle ricerche e delle notificazioni; imprecisioni o notifiche al difensore avvenute dopo il decreto di irreperibilità possono rendere invalida la celebrazione in assenza
- In caso di dubbio sulla effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, la via corretta è l'annullamento delle sentenze rese in sua assenza e la remissione degli atti per nuovo giudizio, affinché sia garantito il diritto di difesa
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