Ordinanza n. 10212/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva proposto un’azione avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il giudizio era stato definito con una precedente sentenza, che aveva accolto il ricorso, ordinato l’adozione del provvedimento espresso e disposto la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Successivamente, la ricorrente ha depositato un’istanza di rinuncia sia al ricorso sia alla domanda amministrativa di riconoscimento del titolo estero, dichiarando di voler accedere a percorsi formativi attivati dall’INDIRE, la cui iscrizione sarebbe stata subordinata alla rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, poiché il giudizio era già stato definito con sentenza favorevole alla ricorrente, l’istanza successiva non potesse essere qualificata propriamente come rinuncia al ricorso. Essa è stata invece qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non necessitante di una specifica intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Norme richiamate
d.lgs. 206/2007
titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Il procedimento amministrativo aveva ad oggetto il riconoscimento di un titolo abilitante estero ai fini dell’insegnamento di sostegno.
d.lgs. 15/2016
come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
La disciplina del riconoscimento del titolo estero era richiamata nella formulazione modificata dal decreto legislativo indicato.
art. 117, comma 2, c.p.a.
condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
La disposizione era indicata quale base della richiesta di ordine giudiziale di conclusione del procedimento e di nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo è già stato definito con una pronuncia favorevole alla parte ricorrente, una successiva dichiarazione della parte vittoriosa volta a rinunciare agli effetti favorevoli della decisione non costituisce propriamente rinuncia al ricorso.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa da parte della parte vittoriosa è espressione di una facoltà rimessa alla sua libera scelta e non richiede, secondo la decisione, una specifica intermediazione o statuizione giudiziale.
- Qualora, dopo la definizione del giudizio, la parte dichiari di non voler più coltivare gli effetti favorevoli della pronuncia, il giudice non deve adottare ulteriori statuizioni sul merito e può dichiarare il non luogo a provvedere.
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