Cassazione Penale, Sentenza n. 22280/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione di Giuseppe Faso ritenendola manifestamente illogica e contraddittoria: sosteneva che, secondo protocolli e dichiarazioni dei testi, i buoni "dislocati" richiedevano il nulla osta dell'ufficio emittente e che Faso, in qualità di direttore, aveva dovere di vigilanza e sarebbe stato informato di sospetti relativi a Ingrassia; pertanto l'autorizzazione o la partecipazione del direttore sarebbe stata necessaria. Antonino Ingrassia ha proposto tre motivi: 1) violazione art. 521 c.p.p. per presunta discordanza tra capo di imputazione (concorso con ignoti) e ricostruzione della sentenza che lo indica come unico autore; 2) censura sulla qualificazione pubblicistica del suo ruolo (sostenendo che l'attività sarebbe privatistica/bancaria); 3) in subordine, doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale e inammissibile il ricorso di Ingrassia. Ha confermato la qualificazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale e la rilevanza, ai fini del peculato (art. 314 c.p.), della disponibilità del denaro destinato alla liquidazione dei buoni fruttiferi postali. Ha ritenuto che la sentenza di merito abbia correttamente escluso la responsabilità penale di Faso basandosi su prove d'appello che mostrano l'autonomia operativa di Ingrassia e l'assenza di un contributo doloso di Faso; ha poi respinto le censure di Ingrassia (il primo motivo è stato giudicato reiterativo e infondato; il secondo è stato respinto sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce natura pubblicistica alla raccolta del risparmio postale; il terzo è stato ritenuto generico). In conseguenza: è confermata l'assoluzione di Faso e la condanna di Ingrassia; Ingrassia è condannato anche al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Il delitto di peculato è applicato perché, qualora l'operatore abbia la disponibilità del denaro destinato al rimborso dei buoni postali fruttiferi e se ne appropri, la condotta rientra nella fattispecie del peculato; gli artifici e le falsificazioni qualificano modalità di occultamento della appropriazione, non una diversa fattispecie (truffa).
art. 521 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura che lamentava incoerenza tra capo di imputazione e sentenza: quando si contesta un reato in concorso con ignoti, la pronuncia che afferma la responsabilità di un solo soggetto "uti singulus" non muta gli elementi costitutivi del fatto e non viola il principio di correlazione tra accusa e decisione.
art. 62-bis cod. pen.
La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata giudicata generica e insufficiente: il giudice del merito valuta fatti e modalità della condotta, e tale valutazione è insindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione.
art. 358 cod. pen. (nozione di incaricato di pubblico servizio) e modifiche legislative (legge 26 aprile 1990, n. 86)
La Corte ha aderito all'orientamento che valorizza la connotazione pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale, includendo tra gli incaricati di pubblico servizio gli addetti alla liquidazione dei buoni fruttiferi postali.
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 12
La norma consente di qualificare come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, secondo la natura delle funzioni affidate; la Corte vi ha fatto riferimento per sostenere la valenza pubblicistica delle mansioni rilevanti.
d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (e successive modifiche) / d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284
La disciplina che regola la Cassa Depositi e Prestiti e l'utilizzo dei fondi rimborsabili (buoni postali) conferisce una finalità pubblicistica ai prodotti, evidenziando che i fondi raccolti sono strumentali a funzioni pubbliche e che Poste opera in regime di monopolio per questo collocamento.
D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze (es. decreto 5 ottobre 2020)
Il decreto definisce il risparmio postale come servizio di interesse economico generale e delinea condizioni e caratteristiche dell'emissione/gestione dei buoni, rafforzando l'elemento pubblicistico della raccolta.
normativa sui buoni fruttiferi postali (es. d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256)
I buoni fruttiferi sono qualificati come documenti di legittimazione non trasferibili, con particolari tutele e disciplina che li avvicinano a strumenti sottoposti a regole pubblicistiche (garanzia dello Stato, regime fiscale, limiti alla trasferibilità).
art. 113 cod. pen.
La Corte ha precisato che l'art. 113 (concorso di persone nel reato) non disciplina la fattispecie di 'concorso colposo' nel reato doloso e quindi non può giustificare l'attribuzione automatica di responsabilità penale al direttore per omissione di vigilanza in un reato doloso in assenza di una fattispecie colposa penalmente prevista.
Massime di principio
- La raccolta e la liquidazione dei buoni postali fruttiferi, per la loro disciplina, finalità e garanzia statale, possono essere qualificate come attività con connotazione pubblicistica; gli addetti che dispongono o si appropriano dei relativi fondi possono essere considerati incaricati di pubblico servizio ai fini del reato di peculato.
- La configurazione del peculato richiede la disponibilità (giuridica o materiale) del bene o del denaro per ragioni del servizio: l'uso di artifici o falsificazioni può essere considerato modalità di occultamento dell'appropriazione e non una diversa fattispecie (truffa), quando il soggetto aveva già la disponibilità del bene.
- La responsabilità penale di un direttore o di un superiore non può essere automaticamente affermata sulla sola base della posizione di garanzia: è necessario dimostrare un contributo doloso o una fattispecie colposa specificamente prevista dall'ordinamento per ritenere sussistente responsabilità penale per omissione in reato doloso.
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del fatto e della prova: i ricorsi che chiedono una nuova lettura delle emergenze probatorie o che siano meramente confutativi della valutazione di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
- Per ottenere l'ammissione di attenuanti generiche in appello o Cassazione bisogna fornire argomentazioni specifiche e ben fondate; mere affermazioni di brevità del fatto, incensuratezza o comportamento processuale non sono in genere sufficienti a ribaltare la valutazione di gravità della condotta fatta dal giudice di merito.
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